24 luglio 2012

Pensioni. Divieto al contante con moratoria

Fino alla fine del mese di settembre il pensionato/lavoratore, titolare di una somma superiore ai 1.000€, può comunque ricevere l’emolumento mediante l’assegno di traenza
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Come è noto lo scorso 1° luglio 2012 sono entrate ufficialmente in vigore le norme che vietano l’incasso in contanti di pensioni superiori ai 1.000 euro. Infatti, i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente dotarsi di strumenti elettronici bancari o postali dove farsi accreditare la pensione, qualora le somme da riscuotere superino la predetta soglia. Tuttavia, fino al 30 settembre p.v. ci sarà ancora una fase transitoria durante la quale sarà possibile incassare la pensione in assenza di un c/c o altri canali che assicurino la tracciabilità dei flussi. L’obiettivo del periodo transitorio è quello di rendere più agevole il passaggio da un sistema a un altro fin quando non potrà più essere utilizzato il contante.

La normativa – Il divieto all’utilizzo del contante è contenuto nell’articolo 12, della L. 214/2011 (di conversione al decreto “Salva Italia”) che ha previsto l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di utilizzare gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal sistema bancario o postale per il pagamento di tutti i tipi di compensi che coinvolgono i lavoratori in via continuativa e i prestatori d’opera, nonché qualunque tipo di emolumento a chiunque destinato. Ricordiamo a tal proposito che le disposizioni inizialmente sarebbero dovute entrare in vigore lo scorso 7 marzo, ma la proroga al 1° luglio è arrivata dal decreto sulle semplificazioni fiscali D.L. 16/2012.

Il D.L. semplificazioni fiscali – Sulla base di quanto stabilito dal D.L. semplificazioni fiscali (art. 3, c. 4-bis, del D.L. 16/2012) se entro il 1° luglio 2012 il pensionato non ha espresso la volontà di aprirsi un conto di pagamento elettronico su cui accreditare la pensione/retribuzione, l’INPS deve erogare ugualmente i pagamenti mensili. Tuttavia, le somme non saranno immediatamente rese disponibili a favore del pensionato/lavoratore, poiché affluiranno in un conto di servizio transitorio infruttifero e senza oneri per il beneficiario. In altre parole le rate di pensione/retribuzione risulteranno “congelate”, e saranno sbloccate solamente nel momento in cui l’interessato si deciderà ad aprire un valido strumento di accreditamento. Una volta effettuata la scelta, il trasferimento sarà effettuato senza addebito di spese e oneri per il beneficiario.

L’assegno di traenza – In alternativa, anche se il pensionato/lavoratore è privo di un c/c o altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle somme, può comunque ottenere il pagamento delle somme spettanti tramite assegno di traenza, fino al 30 settembre p.v. Si tratta di un particolare assegno che solitamente viene utilizzato per il pagamento di una somma di denaro in favore di una persona di cui non si conoscono le coordinate bancarie. La validità è prefissata, cioè viene indicata una data che una volta decorsa ne impedisce l’incasso. L’assegno di traenza riporta sempre la clausola di non trasferibilità. Pertanto, potrà essere incassato esclusivamente dal beneficiario e devono essere sempre apposte due firme previa la decadenza della sua validità.

Fine periodo transitorio – Se anche la fase transitoria termina senza che il pensionato o il lavoratore della P.A. indichi lo strumento per ricevere l’accredito della somma, dal 1° ottobre in poi le somme temporaneamente depositate sul conto transitorio torneranno nella piena disponibilità dell’INPS. Ciò non significa però che la somma andrà persa, poiché una volta comunicati gli estremi del c/c bancario o postale si avvierà nuovamente l’iter per ottenere il pagamento delle somme rimaste temporaneamente congelate.

C/c a zero costi – La manovra “Salva-Italia”, inoltre, per venire incontro alle fasce più deboli ha previsto una convenzione tra il M.E.F., l’Abi e Poste Italiane per l’apertura di un nuovo conto di base a zero spese. Per usufruirne bisogna avere un reddito ISEE inferiore a 7.500 euro, esente anche dal bollo di 34,20 euro.

 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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