26 ottobre 2012

Pensioni. Il pro-rata estero va considerato nel c.d. “importo soglia”

Ai fini della determinazione del c.d. “importo soglia” è necessario tener conto anche del pro-rata estero
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Anche il pro-rata estero deve essere considerato ai fini della determinazione del c.d. “importo soglia”; importo a cui bisogna far riferimento in tutti i casi in cui sia richiesta la concessione di una prestazione pensionistica. A chiarirlo è l’INPS con la circolare n. 126 pubblicata ieri, riprendendo un recente parere espresso dal Ministero del Lavoro.

La manovra “Salva-Italia”
– La precisazione trae origine dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) dove al c. 7, dell’art. 24 è stato stabilito che per coloro il cui primo accredito contributivo è avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (643,50 euro). Per quanto riguarda la pensione anticipata, invece, il successivo c. 11 stabilisce che il trattamento pensionistico spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore a un importo soglia mensile pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (1.201,2 euro).

Pro-rata estero
– L’INPS chiarisce ora che, ai fini del raggiungimento dei suddetti importi (c.d. importi soglia) bisogna considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica. Infatti, ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la concessione dell’integrazione al trattamento minimo delle pensioni in regime internazionale, si tiene conto delle prestazioni percepite dall’interessato anche a carico di altri Stati. Pertanto, anche nella valutazione dell’importo soglia debbano essere seguiti gli stessi criteri applicati nella determinazione del diritto all’integrazione al trattamento minimo.

Lavoratori in mobilità – Ciò detto, al fine di non penalizzare i lavoratori con mobilità internazionale, è stato disposto che, dal 1° gennaio 2012, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato nella verifica della ricorrenza del requisito introdotto dalle norme citate, in tutti i casi in cui ciò sia richiesto per la concessione di una pensione in regime bilaterale. In altre parole, l’importo del pro-rata estero dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia.

Accordi bilaterali di sicurezza sociale –
Quanto sopra espresso trova fondamento negli Accordi bilaterali di sicurezza sociale i quali, sebbene non prevedano il ricorso al principio di assimilazione di prestazioni, di cui all’art. 5 del regolamento (CE) 883/2004, non possono risultare in contrasto con quanto analogamente previsto in ambito comunitario, in quanto sarebbe penalizzante per i lavoratori migranti, esponendoli a un alto rischio di rifiuto di prestazioni pensionistiche. Infine, l’INPS tiene a precisare che i singoli Accordi nulla contengono di ostativo al riconoscimento del pro-rata estero nel calcolo dell’importo soglia per coloro che rientrano totalmente nel sistema contributivo.

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