9 giugno 2015

Pensioni. Riforma in cinque mosse

Riordino del sistema previdenziale entro il 2015. Addio alla Riforma Fornero

Autore: Redazione Fiscal Focus
A distanza di quattro anni dalla riforma “lacrime e sangue” targata Monti-Fornero (L. n. 214/2011), che ha inasprito tempi e modi per accedere ai trattamenti pensionistici, il Governo si è deciso finalmente a mettere nuovamente mano al sistema previdenziale con la prossima Legge di Stabilità. A fare da portavoce sulle novità da introdurre nella legge sul welfare è lo stesso ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, il quale è intenzionato a rendere più flessibile il pensionamento ai lavoratori più anziani garantendo allo stesso tempo un adeguato ricambio nei posti di lavoro che non blocchi l’avvicinamento dei giovani al mercato. Ma non solo. I tecnici stanno valutando anche una possibilità di ritornare al sistema di pensionamento con le c.d. “quote”, cioè il raggiungimento di un valore minimo sommando gli anni di contribuzione e l’età. Gli altri due punti nell’agenda di Poletti sono: l’applicazione del metodo contributivo in luogo di quello misto per chi sceglie di andare in pensione prima dei requisiti standard e l’estensione dell’attuale “opzione donna”. Ma vediamoli nel dettaglio.

Pensionamenti flessibili - Anche se ancora il Governo non ha scelto i mezzi per anticipare l’uscita pensionistica, il piano probabilmente partirà dal disegno di legge Damiano (ddl 857) che prevede il "raffreddamento" della quota di assegno calcolata con il vecchio metodo retributivo in funzione dell'età anagrafica e di quella contributiva in cambio di un'uscita a partire dai 62 anni e 35 di contributi.
Tale meccanismo prevede un principio secondo il quale la riduzione dell’assegno pensionistico decresce gradualmente al crescere dell'età anagrafica e/o di quella contributiva sino ad azzerarsi in corrispondenza dei 66 anni di età.
Altro punto fondamentale riguarda il taglio pensionistico, pari a due punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto ai 66 anni, arrivando a un massimo dell’8%. Viceversa, se si resta a lavoro più a lungo, si matura un assegno pensionistico più consistente.
La soluzione riguarderebbe i lavoratori di tutti i comparti (pubblico, privato e autonomo), uomini e donne.

Ricambio generazionale - Il secondo punto della riforma interessa la staffetta generazionale, in base alla quale si favorirebbe la sostituzione di una parte delle persone che maturano i requisiti pensionistici con l’ingresso di giovani. In tal contesto si inserisce la questione legata ai lavoratori socialmente utili (Lsu) che dovrebbero essere utilizzati su percorsi di uscita e di invecchiamento attivo.

Rispristino delle quote – Ritorno al passato per il pensionamento con le c.d. “quote”, cancellate dalla riforma Monti-Fornero. Il Governo, infatti, prevede la possibilità di accedere alla pensione – per i lavoratori dipendenti pubblici e privati - con quota 100 con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi limitatamente al periodo 2016/2021. Per i lavoratori autonomi la somma è elevata a 101 con una età anagrafica non inferiore a 63 anni.

L’obiettivo, in tal senso, è quello di introdurre strumenti di flessibilità nel sistema pensionistico lasciando al lavoratore la possibilità di decidere quando uscire, valutando il costo della propria decisione.

Sistema contributivo – Sul fronte del metodo di calcolo della pensione, nei giorni scorsi il Governo è tornato a parlare della possibilità di utilizzare il metodo contributivo anziché quello misto. Le pensioni attualmente liquidate con tale sistema sono due:

• i lavoratori contributivi puri (cioè privi di anzianità contributiva al 1995) e che hanno maturato negli anni passati il diritto a pensione;
• i c.d. optanti e, in particolar modo, le donne che hanno deciso di accedere alla pensione di anzianità rinunciando a una parte significativa del proprio assegno pur di poter lasciare prima il mondo del lavoro

Opzione donna – Infine, per quanto riguarda il pensionamento delle quote rosa, il progetto del Governo intende estendere “l’opzione donna” dal 2015 fino al 2018, termine da intendersi valido per perfezionare i requisiti della pensione. Sul punto, si ricorda che tale meccanismo (introdotto dall’art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004) prevede la possibilità di andare in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58 per le autonome - requisiti innalzati di 3 mesi per l’adeguamento alla speranza di vita), a fronte del calcolo del trattamento interamente con il metodo contributivo.
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