28 novembre 2011

Pensioni rosa… che caos!

Accesso al pensionamento parecchio ingarbugliato alla luce dei troppi fattori da considerare
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Finestre mobili, aggiornamento della speranza di vita stimata dall’Istat e regime transitorio. Questi sono solo alcuni degli elementi da considerare per calcolare l’effettivo accesso ai trattamenti pensionistici. Situazione non facile da gestire, soprattutto per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche, quindi anche delle donne della scuola, dirigenti, docenti e personale ATA (Ausiliari, tecnici e amministrativi). Infatti, tra finestre mobili che si aprono l’anno scolastico successivo al 31 dicembre, data entro cui maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia ed equiparazione del requisito anagrafico a quello degli uomini, 65 anni con almeno 20 anni di contribuzione; tra regime transitorio per le donne che hanno compiuto 60 anni entro il 31 dicembre 2009 e 61 entro il 31 dicembre 2010 e 2011 e che a quelle date potevano accedere alla pensione e il nuovo sistema di innalzamento dell'età pensionabile stabilito dalla legge di stabilità per il 2012, orientarsi comincia a diventare parecchio complicato. Ricordiamo che i 40 anni di contributi versati garantiranno, in ogni caso, la pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica. Cerchiamo di mettere un po’ di ordine.

Conservazione del diritto acquisito – Iniziamo da tutte coloro che maturano il diritto al pensionamento con la disciplina previgente (Legge Dini art. 2, c. 21, ultimo periodo della L. n. 335/1995 e ribadito dalla manovra estiva). Dunque:
- le dipendenti della scuola che entro il 31 dicembre 2009 avevano compiuto 60 anni di età o 61 entro il 31 dicembre 2010 con almeno 20 anni di contribuzione, se sono ancora in servizio, possono restare fino al 31 agosto 2014 e conseguire la pensione dal 1° settembre successivo, senza sottostare ad alcun rinvio della finestra di uscita, anche se decidono di andare via prima;
- lo stesso vale per quelle che tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre prossimo hanno maturato o stanno per maturare il requisito anagrafico di 61 anni e che possono lasciare all'inizio di uno qualunque dei prossimi anni scolastici fino al 1° settembre 2015.
In tutti questi casi, si applica il principio della conservazione del diritto acquisito, in quanto maturano i requisiti necessari entro il 31 dicembre 2011, ovvero prima dell’entrata in vigore della disciplina prevista dalla manovra estiva.

La disciplina vigente – La disciplina attuale, invece, prevede che a decorrere dall’1 gennaio 2012 il personale femminile della scuola nato negli anni a partire dal 1951 potrà andare in pensione di vecchiaia, se non matura prima il requisito dell’anzianità di servizio di 20 anni, solo dopo il compimento dei 65 anni di età, quindi a partire dal 2017 (se nata nel 1951). Poiché, compiendoli entro il 2016, la cessazione del servizio è differita al 31 agosto 2017 per effetto della finestra mobile.

Il sistema contributivo – Con riferimento alle neoassunte dal 1° gennaio 1996, le quali accedono alla pensione con il sistema contributivo, il requisito dell’età anagrafica è elevata a 65 anni dal 1° gennaio 2012, fermi restando gli altri requisiti di anzianità e di valore della pensione risultante. Con l’eccezione di chi alla data del 31 dicembre 2007 aveva già maturato i requisiti dell’epoca (57 anni di età più 5 anni di contribuzione).

Pensionamento di anzianità – Infine, consideriamo il caso in cui le dipendenti abbiano optato per il pensionamento di anzianità (il c.d. “sistema delle quote”). A decorrere dal 2013 la quota richiesta per le dipendenti del pubblico impiego è 97 (36 anni di contributi più 61 anni di età oppure 35 più 62), mentre per le lavoratrici autonome è richiesta la quota 98. Fino ad allora e per tutto il 2012 per le lavoratrici del pubblico impiego è possibile lasciare l’impiego con quota 96 (avendo cioè alle spalle 36 anni di contributi e 60 di età oppure 35 più 61), mentre per le lavoratrici autonome la quota è 97.

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