Sin dall’entrata in vigore della Manovra Salva-Italia (L. n. 214/2011), l’INPS non ha mai ben chiarito se fosse ancora possibile procedere all’applicazione dell’arrotondamento dell’anzianità contributiva per la maturazione del diritto alla pensione per gli iscritti alle gestioni esclusive dell’Ago. Infatti, fino al 31 dicembre 2011, l’anzianità contributiva poteva essere arrotondata a mese intero se fosse stata pari a 16 giorni ovvero per difetto (trascurando quindi la frazione di mese) se non superiore a 15 giorni.
Ora, dal 1° gennaio 2012 l’applicazione del suddetto criterio risulta molto più complicata e controversa, in quanto l’INPS con la circolare n. 37/2012 ha lasciato intendere che i requisiti contributivi per accedere alla pensione anticipata devono essere posseduti per intero non potendosi più operare alcun tipo di arrotondamento.
A sciogliere ogni dubbio è intervenuto nuovamente l’Istituto previdenziale che, con il messaggio n. 2974 ha decretato lo stop all’arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese dal momento che l’anzianità contributiva deve essere interamente maturata. In particolare, ciò vale sia per la pensione anticipata sia per quella di vecchiaia, nonché per quella determinata secondo il sistema delle c.d. quote.
Quindi, il requisito di 20 anni di contributi richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia non si può più conseguire al raggiungimento di 19 anni, 11 mesi e 16 giorni, in quanto servono 20 anni di contributi esatti.
Deroga all’arrotondamento - Tuttavia, l’arrotondamento previsto dall’art. 59, co. 1, lett. B) della L. n. 449/1997 continua a operare nelle seguenti ipotesi:
• regime sperimentale “opzione donna” di cui all’art. 1, co. 9 della legge n. 243/2004 e s.m. e i. (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
• 40 anni di anzianità al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
• per i lavoratori c.d. “salvaguardati” che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall’età anagrafica;
• pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall’art. 2, co. 12 della Legge n. 335/1995.