11 aprile 2014

Permesso unico. Il punto del Ministero dell’Interno

Nei permessi di soggiorno che consentono l’esercizio di attività di lavoro subordinato la dicitura “perm. unico lavoro”

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero dell’Interno, con la nota protocollo n. 2460/2014, ha riepilogato le novità più significative in merito alla procedura per il rilascio del permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare in uno Stato membro dell’UE. Tra le novità più importanti spunta l’obbligo di inserire nei permessi di soggiorno - che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato - la dicitura "perm. unico lavoro". Dalla previsione sono esclusi, conformemente alla direttiva europea, i permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori "alla pari", agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il permesso unico – Il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 40/2014, che attua la Direttiva 2011/98/UE relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro, nonché relativa a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. La suddetta direttiva persegue fondamentalmente l’obiettivo della semplificazione procedurale, in quanto impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell’ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un’unica autorizzazione che sia, al contempo, autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato. Dal punto di vista procedurale, invece, l’ordinamento nazionale è già in linea con la semplificazione richiesta, poiché è stato istituito uno “sportello unico” presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di cittadini stranieri per lavoro subordinato, su richiesta del datore di lavoro, nell’ambito delle quote di ingresso a tal fine stabilite.

Nuovi termini – Altra novità importante riguarda i termini per il rilascio del permesso di soggiorno. Infatti, si passa da 20/40 giorni a 60 giorni, sia per quello emesso da parte della questura che per il nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l'immigrazione.

Rinnovo del permesso –
Inoltre, viene abrogato l'obbligo della stipula del contratto di soggiorno all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, recependo così l'indirizzo amministrativo fornito dal Ministero del Lavoro (nota prot. n. 8827/2011) che già aveva ritenuto superato quell'obbligo attraverso la compilazione degli appositi riquadri del modello “Unificato-Lav” di comunicazione obbligatoria di assunzione o, per lavoro domestico, nella comunicazione all'Inps.

Trasporto pubblico –
Infine, viene eliminata la disposizione che prevede il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese dei settori autoferrontranvieri e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
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