24 dicembre 2014

Personale del credito. Istituito il Fondo di solidarietà

Scatta il contributo ordinario dello 0,2% destinato al finanziamento dei Fondi di solidarietà

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il 23 ottobre 2014 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.I. (MLPS-MEF) che ha istituito presso l’INPS il “Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito”. Il Fondo, in particolare, non ha personalità giuridica, gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale e ha l’obbligo del bilancio in pareggio. Esso, tra l’altro, non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.

Funzioni del Fondo – Tale Fondo, in particolare, ha il compito di:
• assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d'integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
• assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all'assicurazione sociale per l'impiego;
• prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni;
• contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

Prestazioni – Il Fondo riconosce ai lavoratori tre forme di prestazioni: il primo, ordinario, è destinato a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione europea ovvero al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa; il secondo, straordinario, è volto all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo; e infine, in via emergenziale, all’erogazione di prestazioni nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie delle prestazioni a sostegno del reddito, secondo quanto previsto dall’art. 12 dello stesso decreto.

Contributo – Quanto al finanziamento del Fondo, le parti sono chiamati a fornire sia un contributo ordinario che addizionale. Il primo, pari allo 0,2%, è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato (di cui 2/3 a carico dei lavoratori e 1/3 a carico del lavoratore); il secondo contributo, invece, è interamente a carico del datore di lavoro nella misura non inferiore all'1, 5% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy