Premessa – L’INPS, con la circolare 79 di ieri, ha richiamato la disciplina dei termini di pagamento delle indennità di fine lavoro per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in soprannumero. In particolare, per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi ai fini della pensione, il termine di pagamento al trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio). Con riferimenti invece, ai dipendente che - in data successiva al 31 dicembre 2011 - maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio, ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 della L. n. 201/2011 (Manovra Salva-Italia).
Liquidazione TFS o TFR – La liquidazione del TFS o TFR è differente in relazione alla data di maturazione dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico. In particolare, tra il personale interessato dalla procedura di riduzione dei soprannumeri, rientrano:
• i dipendenti che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;
• i dipendenti che, entro il 31 dicembre 2016, avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi, nonché il diritto alla decorrenza del pagamento della pensione, sulla base della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
Il termine dal quale far decorrere il pagamento della prestazione di fine lavoro deve essere individuato in base alla circostanza che il dipendente sia in possesso dei requisiti pensionistici al 31 dicembre 2011 oppure maturi i requisiti stessi, nonché il diritto alla decorrenza della pensione, entro il 31 dicembre 2016, sulla base della disciplina previgente alla manovra Salva-Italia (L. n. 201/2011). Nel dettaglio, per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi ai fini della pensione, il termine di pagamento al trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio). Per tali soggetti, infatti, trova applicazione la disciplina derogatoria introdotta dall’art. 1, comma 23, del citato decreto legge 138/2011, qualora gli stessi conseguano il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (ovvero entro il 31 dicembre 2011 per il personale della scuola e del comparto Afam) disciplina che prevede la possibilità di ottenere termini di pagamento più brevi rispetto a quelli vigenti. Con riferimenti invece, ai dipendente che - in data successiva al 31 dicembre 2011 - maturano in deroga i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio, ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 del citato decreto legge 201/2011 in ossequio al criterio indicato dai ministeri vigilanti nei citati pareri e in base al quale “la liquidazione dei Tfs/Tfr dei lavoratori interessati non possa in alcun caso essere anticipata rispetto a quanto si sarebbe verificato se i lavoratori avessero avuto accesso al pensionamento secondo gli ordinari requisiti vigenti”.
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