21 dicembre 2012

Personale scolastico. I requisiti pensionistici dal 2013

Riepilogati i requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici dei docenti e personale A.T.A.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il personale scolastico (docenti e A.T.A.), che intende accedere ai trattamenti pensionistici dal 1° settembre 2013, dovranno essere in possesso, entro il 31 dicembre 2013, dell’età anagrafica e anzianità contributiva richiesta dalla manovra “Salva-Italia” (art. 24, L. n. 214/2011). Vediamoli nel dettaglio.

Pensione di vecchiaia
– Per l’anno 2013, la suddetta norma ha stabilito che la pensione di vecchiaia si consegue, sia per uomini che donne, a un’età anagrafica non inferiore a 66 anni e tre mesi (fermo restando la maturazione dei 20 anni di contributi). Pertanto, i docenti e gli A.T.A. interessati dovranno essere in possesso, entro il 31 dicembre 2013, dei su menzionati requisiti per accedere ai trattamenti pensionistici. Qualora la predetta anzianità anagrafica si matura entro il 31 agosto 2013, l'amministrazione scolastica dovrà disporre il collocamento a riposo d'ufficio a meno che non accetti un’apposita istanza di trattenimento in servizio presentata dall'interessato. Se invece l'anzianità anagrafica si matura nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, l'interessato per accedere al trattamento pensionistico con decorrenza 1° settembre 2013 deve farne espressamente richiesta.

Pensione anticipata
– Per quanto riguarda invece la pensione anticipata, affinché i docenti e gli A.T.A. possano collocarsi a riposo è necessario che questi ultimi maturino, entro il 31 dicembre 2013, indipendentemente dall'età anagrafica, una anzianità contributiva di 42 anni e 5 mesi, se uomini, di 41 anni e 5 mesi, se donne.

Disposizioni in deroga
– Tuttavia, esistono delle deroghe ai requisiti su illustrati. La prima, contenuta nell'art. 1, c. 9, della L. n. 243/2004, consente alle donne, entro il 2015, di accedere al trattamento pensionistico anticipato purché al momento della cessazione dal servizio possano fare valere un’età anagrafica non inferiore a 57 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e abbiano preventivamente optato per il sistema di calcolo contributivo. In tal caso, se si chiede di cessare dal servizio con decorrenza 1° settembre 2013, queste ultime saranno collocate a riposo da tale data, ma il trattamento pensionistico loro spettante sarà corrisposto dalla medesima data solo se i due requisiti richiesti risultano raggiunti entro il 31 dicembre 2012. La seconda deroga invece è quella disciplinata dall'art. 14, c. 20-bis della L. n. 135/2012 secondo la quale il personale docente a tempo indeterminato che risulti in esubero nella propria classe di concorso nella provincia in cui presta servizio e che per l'anno scolastico 2013/2014 non potrà essere proficuamente utilizzato, può essere collocato in quiescenza dal 1° settembre 2013 nel caso in cui maturi i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2012 in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del D.L. 201/2011.

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