19 settembre 2013

Pescatrici autonome. Estesa l’indennità di maternità

A decorrere dal 1° gennaio 2013, l’indennità di maternità per le pescatrici autonome è pari a 20,92 euro giornalieri
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Maggiori tutele per le pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne. Infatti, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2013 (art. 1, c. 336 e 337 della L. n. 228/2012), è stata ampliata l’indennità di maternità e il congedo parentale ai suddetti soggetti. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la prima tutela ammonta a 20,92 euro giornalieri, mentre il congedo parentale è pari a 7,85 euro giornalieri. A precisarlo è l’INPS con la circolare n. 130/2013.

Soggetti interessati – I destinatari dell’indennità di maternità e del congedo parentale sono:
- le pescatrici autonome addette alla pesca marittima costiera, iscritte nelle matricole della Gente di Mare di 3° categoria tenuti dalla Autorità Marittima competente territorialmente (Capitaneria di porto) che esercitano la pesca come attività professionale, in modo esclusivo e prevalente, con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda secondo quanto risulta dai registri delle navi minori e dei galleggianti;
- le pescatrici delle acque interne, iscritte nei registri dei pescatori di mestiere tenuti dalle Amministrazioni Provinciali forniti di licenza, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, di aziende vallive di pescicoltura, ecc.

I requisiti – Per poter usufruire delle tutele in commento è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti, previo versamento dell’intera contribuzione riferita al periodo indennizzabile: accertato stato di gravidanza; iscrizione al regime assicurativo di cui alla Legge n. 13 marzo 1958, n.250. Al riguardo, va precisato che il diritto all’indennità di maternità (per i due mesi precedenti e per i tre mesi successivi alla nascita) è riconosciuto dal 1 gennaio 2013. Pertanto, nel caso in cui i periodi indennizzabili siano iniziati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, verranno indennizzate solo le giornate che ricadono nell’anno 2013, purché sussistano le condizioni per il riconoscimento del diritto.

Misura e durata - L'indennità giornaliera di maternità, che spetta durante la gravidanza e successivamente al parto, è pari all'80% del salario convenzionale giornaliero previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne. Per l'anno 2013 tale salario convenzionale è pari euro 26,15, per cui l'indennità di maternità giornaliera è pari a 20,92 euro. Quanto all’indennità di congedo parentale, esso spetta per un massimo tre mesi, da fruire - anche frazionatamente - entro il primo anno di vita del bambino o entro un anno dall'ingresso in famiglia (o in Italia). Il diritto all'indennità è subordinato all'effettiva astensione dall'attività lavorativa. L'indennità è pari al 30% del salario convenzionale giornaliero su cui è determinata l'indennità di maternità; per cui è pari per il 2013 a 7,85 euro giornalieri.

Il contributo – Per finanziare il suddetto trattamento economico è previsto, a carico di ogni iscritto al regime assicurativo dei pescatori autonomi, l’applicazione di un contributo le cui modalità di pagamento saranno definite dall’INPS in una successiva circolare.

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