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Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 4/2012, chiarisce che nelle aziende fino a 10 lavoratori, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Inoltre, la designazione dei lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto.
Il quesito – Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato richiesta di interpello in merito all’obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a 10 lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che “[…] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.
Servizio antincendio – In via preliminare, il Ministero del Lavoro tiene a precisare che l’art. 18, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.
La Commissione - Ciò detto, la Commissione interpelli chiarisce che il datore di lavoro è esonerato esclusivamente dall’obbligo di redigere il piano di emergenza, ma non dall’individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso. Tale orientamento è confermato dall’art. 34, c. 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a 5 lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”. Infine, viene precisato che la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 D.M. 10.03.1998).