6 giugno 2014

Piccoli coloni. Aggiornate le aliquote contributive 2014

Fornite le aliquote contributive da applicare per l’anno 2014 ai piccoli coloni e compartecipanti familiari

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – È aumentata l’aliquota contributiva dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Infatti, si è passati dal 43,24% del 2012 al 43,44% del 2014. In particolare, l’aliquota del concessionario è rimasta invariata rispetto allo scorso anno (8,84%); mentre l’aliquota del concedente è incrementata al 34,60%. A comunicarlo è stato l’INPS con la circolare n. 72 di ieri, illustrando le varie voci che compongono l’intera aliquota contributiva dovuta dall’1.1.2014 al 31.12.2014.

Contribuzione dovuta al FPLD – A causa dell’incremento contributivo previsto dall’art. 3, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 146/1997, pari allo 0,20%, l’aliquota dovuta al F.L.P.D. per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti si assesta al 27,99%, di cui il 19,15% a carico del concedente, e l’8,84% a carico del concessionario.

Aliquote non dovute –
Tuttavia, gli concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari è esonerato dalle seguenti voci: assegni familiari (0,43%), tutela maternità (0,03%), disoccupazione (0,34%), esonero ex art. 1, c. 361/362, L. n. 266/2005 (1%).

Contributi INAIL –
Per quanto riguarda invece, i contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, bisogna applicare il 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro, e il 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro. Inoltre, ai fini della copertura degli oneri relativi al danno biologico, l’INPS rammenta che l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli è maggiorata dello 0,16% del contributo assicurativo dovuto per l’anno 2012, vale a dire dello 0,0162% (10,125 X 0,16%) per l’addizionale oneri danno biologico sul contributivo assistenza infortuni sul lavoro; e dello 0,0050% (3,1185 X 0,16%) per l’addizionale oneri danno biologico sul contributo addizionale assistenza infortuni sul lavoro.

Agevolazioni – Sul versante delle agevolazioni, l’art. 1, c. 45 della Legge di Stabilita 2011 ha previsto che, per il corrente anno, i soggetti che risiedono nelle zone montane possono versare solo il 25% dell’ammontare contributivo complessivamente dovuto; mentre chi abita nelle zone svantaggiate ha diritto a uno sconto del 32%.

Modalità di pagamento - Infine, l’INPS ricorda che i contributi vanno versati mediante il modello F24 presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro i seguenti termini: 16 luglio 2014; 16 settembre 2014; 17 novembre 2014; e il 16 gennaio 2015.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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