È aumentata l’aliquota contributiva dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Infatti, si è passati dal 43,64% al 43,84 del 2016 (0,20 punti percentuali in più). In particolare, l’aliquota del concessionario è rimasta invariata rispetto allo scorso anno (8,84%); mentre l’aliquota del concedente è incrementata dal 34,80% al 35%.
A darne notizia è stato l’INPS con la Circolare n. 82/2016, illustrando le varie voci che compongono l’intera aliquota contributiva dovuta dall’1.1.2016 al 31.12.2016.
Contribuzione dovuta al FPLD – A causa dell’incremento contributivo previsto dall’art. 3, c. 1 e 2 del D.Lgs. n. 146/1997, pari allo 0,20%, l’aliquota dovuta al F.L.P.D. per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti si assesta al 28,39%, di cui il 19,55% a carico del concedente e l’8,84% a carico del concessionario.
Aliquote non dovute – Tuttavia, i concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari sono esonerati dalle seguenti voci: assegni familiari (0,43%), tutela maternità (0,03%), disoccupazione (0,34%), esonero ex art. 1, c. 361/362, L. n. 266/2005 (1%).
Contributi INAIL – Per quanto riguarda invece i contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, bisogna applicare il 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e il 3,1185% per l’addizionale infortuni sul lavoro.
Agevolazioni – Sul versante delle agevolazioni, l’art. 1, c. 45 della Legge di Stabilita 2011 ha previsto che, dal 1° agosto 2010, i soggetti che risiedono nelle zone montane possono versare solo il 25% dell’ammontare contributivo complessivamente dovuto; mentre chi abita nelle zone svantaggiate ha diritto a uno sconto del 32%.
Modalità di pagamento - Infine, l’INPS ricorda che i contributi vanno versati mediante il Modello F24 presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro i seguenti termini: 16 luglio 2016; 16 settembre 2016; 16 novembre 2016; e il 16 gennaio 2017.
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