8 agosto 2011

Più tempo per le dichiarazioni di responsabilità dei titolari di prestazioni assistenziali

Messaggio INPS n. 15735 del 2 agosto 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Il termine per la trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità da parte dei titolari di prestazioni assistenziali rispettivamente per l’accertamento della permanenza del requisito relativo alla condizione di ricovero, di mancato svolgimento di attività lavorativa e della residenza effettiva in Italia è ulteriormente prorogato al 30 settembre 2011 (INPS, Messaggio del 02 agosto 2011, n. 15735).

Prestazioni assistenziali - La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.

Prestazioni per soggetti più deboli- Pertanto, oltre ai trattamenti previsti a carico dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (pensioni da contributi), sono previste prestazioni a carattere esclusivamente assistenziale a tutela dei soggetti più deboli per raggiunti limiti di età o per invalidità civile.
A tutela degli invalidi civili sono previste particolari prestazioni (pensioni, assegni e indennità) il cui diritto è accertato dalle apposite Commissioni Mediche presso le A.S.L. e la cui erogazione è stata affidata all' INPS, con il d.lgs. 112/1998, a partire dal 3 settembre 1998.

Dichiarazione di responsabilità, Circolare INPS n. 167/2010 - Per accertare la permanenza dei requisiti necessari per il pagamento delle prestazioni assistenziali, viene chiesto di rilasciare una dichiarazione di responsabilità.

La richiesta viene inviata:
- agli invalidi civili titolari di assegno mensile (fascia 34, 35, 36, 40, 48), che, ai sensi dell’art. 1, comma 35 della legge n.247/2007, sono tenuti a presentare ogni anno, la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (Mod. ICLAV);
- agli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento (fascia 33, 38, 41, 42, 44, 45), che sono tenuti, ai sensi dell’articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a presentare entro il 31 marzo di ogni anno la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero a titolo gratuito in istituto (Mod. ICRIC);
- agli invalidi civili titolari di indennità di frequenza (fascia 47,49, 50) per la dichiarazione di responsabilità relativa alla eventuale sussistenza di uno stato di ricovero incompatibile con la prestazione, ai sensi di quanto previsto dall’art.3 della legge n.289/1990, (Mod. ICRIC);
- ai titolari di pensione sociale e assegno sociale per la dichiarazione di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari di assegno sociale anche la dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dello stato di ricovero o meno, in istituto (MOD ACC.ASPS).

La proroga - L’ulteriore proroga, ovvero del 30 settembre 2011, si riferisce all’accertamento della permanenza del requisito relativo:
1. della condizione di ricovero, titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, Assegno sociale e AS sostitutivo di invalidità civile;
2. del mancato svolgimento di attività lavorativa, titolari di assegno mensile agli invalidi civili parziali;
3. della residenza effettiva in Italia – assegno sociale/pensione sociale e AS/PS sostitutivi di invalidità civile.
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