Premessa – Il differimento al 16 maggio p.v. dell’autoliquidazione 2013/2014 consente di tener conto anche dei premi minimali annuali aggiornati dovuti per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano. A renderlo noto l’INAIL con la nota operativa n. 2721/2014.
Il differimento – La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128 ha stabilito che: “con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016”. Quindi, al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire al 16 maggio 2014 il termine dell’autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, nonché del termine per il pagamento dei premi speciali unitari per i quali non è prevista l’autoliquidazione.
Basi di calcolo del premio - Tale proroga ha consentito all’Istituto di adeguare gli strumenti informativi per gli utenti e di definire gli aggiornamenti alle procedure di calcolo dei premi. Infatti, con riferimento ai soggetti autonomi artigiani il rinvio del termine dell’autoliquidazione – nel consentire gli aggiornamenti alla procedura di calcolo del premio – ha permesso all’INAIL di elaborare le nuove “Basi di calcolo premi” con gli importi aggiornati dei premi speciali annuali da valere per l’anno 2014. Operazione, questa, non consentita nei passati esercizi in relazione ai tempi dell’autoliquidazione e dell’aggiornamento dei minimali retributivi, intervenuti regolarmente in date successive alla scadenza del pagamento del premio. Di conseguenza, la scadenza del 16 maggio 2014 terrà conto anche dei minimali aggiornati già in sede di rata anticipata evitando il differimento alla regolazione del computo corretto del premio in relazione ai minimali vigenti.
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