3 gennaio 2012

Possibile la CIGD tra due CIGS

È ammesso un periodo “ponte” di cassa in deroga tra una CIGS e l'altra
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 48 del 28 dicembre 2011 avanzato da parte della Confederazione della Piccola e Media Industria, ha chiarito che l'impresa in fallimento può chiedere la CIG in deroga anche dopo un periodo di CIGS per procedure concorsuali; a tal fine è necessario soddisfare le condizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga e non anche quelle per la cassa integrazione normale. Inoltre, all'impresa che sta fruendo di CIG in deroga non è preclusa la possibilità di avviare azioni di mobilità per la gestione degli esuberi strutturali.

I quesiti–La CONFAPI, in data 28 dicembre 2011, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della DGAI in meritoai presupposti per l’attivazione delle procedure di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, in rapporto alla fruizione di altre tipologie diammortizzatori sociali. In particolare, la problematica si articola in un triplice ordine di quesiti:
- innanzitutto, viene chiesto se un periodo di trattamento di CIG in deroga possa considerarsiquale periodo “ponte” tra l’avvicendamento di due distinti periodi di fruizione di CIGS concessi ex art. 1, L. n. 223/1991;
- inoltre, viene chiesto se le aziende sottoposte a procedure concorsuali possanobeneficiare di trattamenti di integrazione salariale in deroga, al termine del periodo di fruizione diCIGS, disposta ex art. 3 della citata Legge, al fine di fronteggiare il protrarsi della situazione didissesto economico-finanziario;
- infine, vengono chiesti chiarimenti in ordine alla compatibilità del ricorso alla procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e ss., L. n. 223/1991, nel corso dell’intervento della cassa in deroga.

La risposta al primo quesito –In risposta al primo quesito posto, il MLPS evidenzia che, in linea generale, non ci sono esplicite preclusioni normative alla possibilità di fruizione di un periodo “ponte” di cassa in deroga tra una CIGS e l'altra, purché nella singole fattispecie siano rispettati i presupposti necessari per l'ammissione al trattamento, dettati dalle rispettive normative. Alla luce di ciò,è possibile affermare che l'azienda, terminato un periodo di integrazione salariale straordinaria (in base alla L. n. 223/1991), può richiedere e fruire della cassa in deroga, anche senza soluzione di continuità, nonché avanzare una successiva domanda per CIGS, compatibilmente con le specifiche disposizione di legge.

La risposta al secondo quesito – Risposta affermativa anche al secondo quesito, ossia sulla problematica relativa alla possibilità per le aziende sottoposte a procedure concorsuali di fruire di ammortizzatori sociali in deroga. In altre parole, il Ministero ritiene che, nell'ipotesi in cui abbia già fruito di un periodo di CIGS (ex legge n. 223/1991), l'azienda possa richiedere successivamente anche i benefici degli ammortizzatori sociali in deroga, anche in assenza dei presupposti previsti dalla normativa (legge n. 223/1991) nell'ipotesi specifica delle procedure concorsuali, purché in presenza dei requisiti previsti dalle norme in tema di ammortizzatori in deroga.

La risposta al terzo quesito –Infine, per rispondere al terzo quesito posto, il MLPS fa esplicito riferimento all’art. 4, L. n. 223/1991, in forza del quale l’azienda ha la facoltà di avviare le procedure di mobilità soltanto qualora, ammessa al trattamento di CIGS, nel corso di attuazione del programma ritenga di non riuscire a reimpiegare tutti i lavoratori sospesi e di non poter utilizzare strumenti alternativi. Tuttavia, non è preclusa a un’impresa in CIG in deroga la possibilità di avviare azioni di gestione non traumatica degli esuberi strutturali, tenendo comunque in considerazione di quanto disposto dagli art. 4 e 24, L. n. 223/1991.

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