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Premessa – L’INAIL, con la nota n. 7735 del 21 novembre 2011, ha comunicato che è in corso di elaborazione la procedura per applicare d’ufficio la riduzione prevista per le aziende artigiane ex lege n. 296/2006, relativamente agli anni 2008 e 2009. In particolare, la misura degli sconti è pari al 2% per l’anno 2008 e all’1,88% per l’anno 2009. L’agevolazione riguarda le imprese artigiane in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, le quali abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione e non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio. A tal fine, l’INAIL ha realizzato in Punto Cliente, ossia una funzionalità che permette di verificare l’applicazione della riduzione e del relativo importo.
I requisiti – Come appena accennato, per accedere al beneficio occorre che si verifichino due requisiti:
1. l’azienda artigiana deve essere in regola con tutti gli obblighi in materia di sicurezza;
2. assenza di infortuni nel biennio precedente la richiesta.
In merito al secondo requisito, l’INAIL ha precisato che il biennio di riferimento è quello che precede ogni singola annualità a cui si riferisce il premio dovuto a titolo di regolazione, come stabilito dalla circolare n. 16/2001 dello stesso Istituto.
Le riduzione – L’istituto precisa, inoltre, che la riduzione è stata applicata d’ufficio e si applica ai premi evasi e ai premi calcolati d’ufficio dall’INAIL. In particolare, si applica sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti (retribuzioni effettive per tasso applicato).
La consultazione – Al fine di rendere più semplice la consultazione dell’importo della riduzione applicata, l’Istituto ha realizzato in Punto Cliente una funzionalità che permette di verificare l’applicazione della riduzione e il relativo importo. Pertanto, gli utenti abilitati al servizio di “Consultazione” possono accedere nella sezione “Contabile ditta” visualizzando un nuovo riquadro denominato: “Riduzione artigiani ex lege 296/2006”. In tale riquadro sono presenti due link, uno per l’anno 2008 e uno per l’anno 2009. Selezionando l’anno interessato verranno visualizzati alternativamente i seguenti messaggi:
- Messaggi 1: "E'stata applicata per l'anno 2008 la riduzione artigiani ex lege 296/2006 nella misura del 2%, in quanto non risultano registrati infortuni nel biennio 2006/2007. L'importo calcolato è pari a € [...]".
- Messaggio 2: "E' stata applicata per l'anno 2009 la riduzione artigiani ex lege 296/2006 nella misura dell'1,88%, in quanto non risultano registrati infortuni nel biennio 2007/2008. L'importo calcolato è pari a € [...]".
- Messaggio 3: "La riduzione artigiani ex lege 296/2006 non è stata applicata, in quanto la ditta non è in possesso dei requisiti previsti dalla legge".
Infine, l’INAIL fa presente che nel caso in cui per le richieste di premio relative agli anni 2009 e 2010 risultino a debito, la procedura di calcolo dell'integrazione di riduzione procederà alla compensazione automatica del credito.