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Premessa – Importante adempimento in vista per i datori di lavoro. Infatti, le aziende che hanno optato per il pagamento rateale dell’autoliquidazione INAIL 2011-2012, devono versare la rata entro il 20 agosto 2012, senza alcuna maggiorazione. A darne notizia è lo stesso INAIL con un notizia diffusa il 18 luglio 2012 sul proprio sito (www.inail.it), in cui viene comunicato che i termini che hanno scadenza ricompresa tra l’1 ed il 20 agosto, riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione, sono differiti al 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Decreto semplificazioni burocratiche - Il differimento al 20 agosto della rata dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori INAIL deriva dal decreto semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 44/2012). In sostanza, la suddetta disposizione stabilisce che: “Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, c. 4, del D.Lgs. n. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione”.
Differimento strutturale - Alla luce della suddetta disposizione l’Istituto assicuratore ha chiarito anche che da quest’anno è divenuto “strutturale” il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni, dei termini aventi scadenza ricompresa tra il 1° ed il 20 agosto riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione ex lege 449/1997 ed ex lege 389/1989, nonché gli altri titoli di qualsiasi natura, oggetto di richiesta dell’Istituto in relazione al rapporto assicurativo.
Modalità di versamento – Al riguardo è utile ricordare che la rata del premio INAIL in scadenza il prossimo 20 agosto, va versato mediante il modello unificato F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI”.
Coefficienti di rateizzazione -Com’è noto le imprese hanno la possibilità di rateizzare il versamento dei premi INAIL, così come previsto dall’art. 59, c. 19, della L. n. 449/1997 (Finanziaria 1998), successivamente modificata dall’art. 55, c. 5, della L. n. 144/1999. In merito, il M.E.F. – Dipartimento del Tesoro – ha comunicato che per quest’anno il tasso di interesse da applicare al III° rateo, sarà del 3,61%(1,51% in più rispetto allo scorso anno). Al riguardo, va ricordato che per il mese di agosto sono comunque dovuti gli interessisul pagamento rateale dell’autoliquidazione 2011/2012. Infatti:
- se il pagamento rateale è iniziato il 16 febbraio, il coefficiente da moltiplicare per l’importa della rata in scadenza è pari allo 0,0180005;
- se invece le imprese si sono avvalse del pagamento della Pat di nuova emissione, fermo restando che entro il 16 giugno 2012 è stato versato il 50% di quanto dovuto a tale titolo, il prossimo coefficiente da moltiplicare è pari allo 0,0058353.