Premessa – Via libera allo sconto sui premi INAIL degli agricoli. Dal 1° gennaio 2015, infatti, le imprese che hanno iniziato la propria attività da non oltre un biennio, potranno fruire di uno sconto del 14,17% in compensazione con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’INPS. A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 83/2014 dell’INPS.
Riduzione contributi agricoli - In particolare, stiamo parlando della riduzione dei contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali introdotti dalla legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 128 della L. n. 147/2013). Lo sconto, pari al 14,17%, si applica per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per lo specifico settore agricolo e si applica al contributo assicurativo dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.
Attività iniziate da oltre un biennio - I parametri scelti per l’individuazione dei destinatari della riduzione variano in base all’inizio dell’attività (ante o post 3 gennaio 2012) e alla gestione assicurativa. Nel primo caso, ossia per le attività iniziate da oltre un biennio, è stato calcolato un indice infortunistico medio (Igm) pari a 8,32 per gli operai agricoli dipendenti e per i piccoli coloni a compartecipazione familiare, mentre per i soggetti autonomi è di 12,84. Da notare che per entrambe le categorie è prevista annualmente l’elaborazione dell’Iga e la riduzione siapplica se l’Iga è inferiore o uguale all’Igm.
Attività iniziate da non oltre un biennio – Per quanto concerne le attività iniziate da non oltre un biennio, i soggetti interessati alla riduzione in commento devono essere in possesso dei seguenti requisiti: operativi da non oltre un biennio;in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi; in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro. La domanda di riduzione, in particolare, deve essere presentata telematicamente non oltre il termine di scadenza del biennio di attività e sarà operativa a decorrere dal mese di gennaio 2015. Lo sconto sarà fruibile dalle aziende beneficiarie mediante compensazione con i contributi con i contributi dovuti presentando, per via telematica, la consueta istanza di compensazione all’INPS. Si rammenta, inoltre, che la riduzione è concessa solo dopo l’accertamento da parte dell’INPS dei requisiti di regolarità contributiva dal datore di lavoro richiedente.
Revoca riduzione – Nel caso in cuirisulti, da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia, la mancataosservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene dellavoro, si procederà alla revoca della riduzione già applicata.
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