6 maggio 2015

Premi INAIL. Confermato lo sconto del 15,38%

La riduzione opera sul premio finale dovuto, al netto di tutti gli sconti e le agevolazioni, e si cumula con le altre riduzioni e/o agevolazioni già previste

Autore: Redazione Fiscal Focus
Confermata la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Infatti, per i premi/contributi di competenza del 2015 – ossia rata anticipata per il 2015 e regolazione (o conguaglio) da versare con l’autoliquidazione nel 2016 – è stato riconosciuto lo sconto del 15,38%.
La riduzione deriva dal Decreto Direttoriale del 14 gennaio 2015 del MLPS, di concerto con il MEF, che ha approvato la Determina INAIL n. 327 del 3 novembre 2014.

A darne notizia è stato l’INAIL con la Circolare n. 52/2015.

Riduzione del premio assicurato - La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128 ha stabilito che: “Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016”.

Inoltre, con la Determina del Presidente dell’INAIL n. 330 del 5 novembre 2015 sono state rese note le modalità applicative della riduzione sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani, prevista dal comma 128, articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014). In particolare, la misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17%, mentre quello sul premio di rata 2015 è pari al 15,38%.

Campo di applicazione -
Per la verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della riduzione sono fissati criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate: da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio. Per quest’anno, rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2013 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.
La percentuale di riduzione, inoltre, si applica ai premi/contributi di competenza del 2015. Quindi, per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica, sia alla rata anticipata dovuta per il 2015 sia alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, l’INAIL rammenta che per i soggetti i quali hanno già presentato l’istanza ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova istanza.
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