11 febbraio 2015

Premio INAIL. Ammessa la coesistenza di più benefici

La riduzione del 14,17% deve essere considerata al netto di tutti gli altri “sconti” e delle agevolazioni

Autore: Redazione Fiscal Focus
Al fine del versamento del premio INAIL, la riduzione riservata agli artigiani (7,99%) è compatibile con la riduzione disposta dalla Legge di Stabilità (art. 1, c. 128 della L. n. 147/2013).

A precisarlo è la Fondazione Studi CdL con il parere n. 1/2015, la quale, in vista dell’imminente scadenza dell’Autoliquidazione INAIL 2014-2015 (16 febbraio 2015), si pongono il dubbio circa il criterio di calcolo del premio in presenza di più benefici. In particolare, la questione riguarda la coesistenza della riduzione artigiani (7,99%) e della riduzione, pari al 14,17%, presente nella Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

A questo punto, la domanda che si pongono i CdL è: il beneficio previsto dalla L. n. 147/2013 deve essere applicato al lordo o al netto delle altre riduzioni?

Riduzione L. n. 147/2013 - In via preliminare, si rammenta che la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128 ha disposto una riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari al 14,17% dell’importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione.

La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti, in particolare:
• ai premi della gestione industria di cui al titolo I del D.P.R. 1124/1965 determinati ai sensi dell’art. 41 in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000 (c.d. premi ordinari);
• ai premi della gestione navigazione di cui al citato titolo I determinati in base al piano tariffario vigente;
• ai premi speciali di cui al citato titolo I determinati ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 1124/1965 e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla Legge 93/1958;
• ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato D.P.R. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.

Restano esclusi dalla riduzione invece:
• i premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico;
• i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale accessorio;
• i contributi per la assicurazione degli apprendisti, riscossi dall’INPS in forma unificata;
• i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch’essi riscossi in modalità unificata dall’INPS.

Cumulabilità – Per fugare ogni dubbio, gli esperti dei CdL hanno affermato che la suddetta riduzione deve essere sempre applicata al premio, al netto di tutte le altre riduzioni, agevolazioni e sconti e prima dell’applicazione dell’addizionale Fondo amianto.
Tale orientamento è confermato dalla circolare n. 24/2014 dell’INAIL, la quale al paragrafo 2 precisa che “la riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori o per incentivare l’occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri ‘sconti’ ed agevolazioni. Sull’importo del premio o contributo determinato a seguito della riduzione si applicano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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