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Premessa – Non rimane molto tempo per i datori di lavoro che hanno optato per il pagamento rateale dei premi INAIL, scaduto il 18 febbraio scorso. Infatti, entro domani va versata la III rata del premio di autoliquidazione 2012/2013, senza alcuna maggiorazione. In realtà, il termine originariamente fissato per il 16 agosto è stato differito (già a partire dall’anno scorso) dal decreto semplificazioni burocratiche (art. 3-quarter della L. n. 44/2012), il quale afferma che gli adempimenti fiscali – compresi i premi assicurativi e/o dei relativi accessori - che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.
Differimento “strutturale” - Sulla base della legge su citata, a partire dall’anno scorso, è divenuto “strutturale” il differimento al 20 agosto, senza maggiorazioni, dei termini aventi scadenza ricompresa tra il 1° e il 20 agosto riguardanti il versamento dei premi assicurativi e/o dei relativi accessori, compresi quelli oggetto di rateazione ex lege 449/1997 ed ex lege 389/1989, nonché gli altri titoli, di qualsiasi natura, oggetto di richiesta dell’Istituto in relazione al rapporto assicurativo.
Soggetti interessati – Ad essere interessati all’adempimento in commento sono i datori di lavoro che hanno scelto di usufruire del pagamento rateale dell’autoliquidazione 2012/2013, scaduto lo scorso 18 febbraio 2013. In particolare, sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965. In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Inoltre, sono espressamente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all’impresa familiare e gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale.
Modalità di pagamento - La rata del premio INAIL, in scadenza il prossimo 20 agosto, va versato mediante il modello unificato F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI”.
I coefficienti di rateizzazione – Per quest’anno, il tasso di interesse da applicare è del 3,11%. Pertanto, per coloro che usufruiranno del pagamento in quattro rate dell’autoliquidazione 2012/2013, scaduto lo scorso 18 febbraio 2013, i moltiplicatori per gli importi della III, e IV rata sono:
- 0,01525178 (20 agosto 2013);
- 0,02309068 (18 novembre 2013).
Per coloro che si avvalgono, invece, del pagamento della Pat di nuova emissione, fermo restando che entro il 16 giugno 2013 è stato versato il 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della III e IV rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono:
- 0,00511233 (20 agosto 2013);
- 0,01295123 (18 novembre 2013).
Infine, qualora l’interessato non intenda più pagare in quattro rate il premio dovuto, deve manifestare tale volontà, barrando la casella “NO” del modulo “1031”. Infatti, se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella precedente autoliquidazione.