29 settembre 2014

Prepensionamento. Stop agli obblighi occupazionali

La deroga della sospensione degli obblighi occupazionali si estende anche alle imprese che mettono in atto incentivi all’esodo di lavoratori più anziani

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Scatta la sospensione degli obblighi occupazionali per i datori di lavoro che sottoscrivono gli accordi di incentivo all’esodo di cui alla Riforma Fornero (art. 4, c. 7-ter della L. n. 92/2012). Lo stop va commisurato in proporzione al numero di lavoratori di cui è prevista la cessazione del rapporto all’esito della procedura di incentivo all’esodo; ha una durata limitata alla procedura e vale per il singolo ambito provinciale di attività. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la circolare n. 22/2014 a seguito di alcuni quesiti posti dalla Direzione Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro.

Sospensione obblighi di assunzione - La normativa che disciplina i casi di sospensione dall’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili è contenuta nell’art. 3, c. 5 della L. n. 68/1999, la quale sancisce che possono derogare a tale obbligo tutti i datori di lavoro privati che versino in situazioni di crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione quali causali per la concessione del trattamento di Cig straordinaria (art. 1 e 3 della L. n. 223/1991), per ipotesi di aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà difensivi (art. 1 del D.L. n. 726/1984), nonché per ipotesi di aziende che attivano una procedura di mobilità (art. 4 e 24 della L. n. 223/1991).

Interpretazione estensiva -
Il dettato normativo, tuttavia, ha subito nel tempo un’interpretazione di tipo estensivo. Di recente, infatti, il Ministero del Lavoro (interpelli n. 38/2008, 44/2009 e 10/2012) ha riconosciuto la sospensione anche nel caso di ricorso ad altre fattispecie assimilabili a quelle previste dalla legge relative a ipotesi di aziende che fanno ricorso all’intervento dei Fondi di solidarietà del settore credito e credito cooperativo di cui all’art. 2, c. 28 della L. n. 662/1996 e a ipotesi di aziende che fanno ricorso all’intervento di Cig in deroga e contratti di solidarietà (L. n. 236/1993).

L’esodo - Ciò detto, il Ministero del Welfare ritiene applicabile la sospensione degli obblighi occupazionali anche nel caso in cui il datore di lavoro sottoscrive accordi e attiva le procedure di incentivo all’esodo previsto dalla Riforma Fornero (art. 4, c. da 1 a 7-ter della L. n. 92/2012). Infatti, la fattispecie dell’esodo incentivato presenta evidenti analogie con l’istituto della mobilità, che rappresenta un presupposto idoneo per la sospensione degli obblighi occupazionali. In particolare la suddetta norma consente, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione. In termini pratici, il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’INPS la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l’accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. I lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei 4 anni successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, da parte sua, deve presentare domanda all’INPS accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’INPS, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e al lavoratore. A seguito dell’accettazione dell’accordo, il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all’INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa correlata. In caso di mancato versamento della provvista mensile, l’INPS notifica un avviso di pagamento e, ove necessario, procede all’escussione della fideiussione.
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