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Premessa – A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 335/1995 (17 agosto 1995), attuale disciplina del regime di prescrizione della contribuzione di pertinenza del F.P.L.D. e delle gestioni pensionistiche, si è determinato un lungo contrasto giurisprudenziale che ha richiesto, anche da parte dell’INPS, l’adeguamento nel tempo delle disposizioni impartite in materia. Pertanto, alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali, l’Istituto previdenziale ha pensato bene di riepilogare le specifiche istruzioni in merito. In particolare, viene affermato che la denuncia del lavoratore deve avvenire prima del termine della prescrizione quinquennale per consentire il meccanismo del raddoppio della prescrizione da cinque a dieci anni.Lo comunica l’INPS con la circolare 2 marzo 2012.
Soggetti interessati - Possono eseguire la denuncia:i lavoratori subordinati o a progetto; i lavoratori con contratto di co.co.co.; gli associati in partecipazione;i coadiuvanti dell’imprenditore artigiano e commerciante e i componenti del nucleo familiare dei lavoratori autonomi agricoli.
La denuncia - Lo scopo della denuncia è quello di offrire al lavoratore o ai suoi superstiti uno strumento utile attraverso il quale sia possibile ottenere il riconoscimento della contribuzione non denunciata dal soggetto tenuto per legge all’adempimento contributivo che si trova in posizione di terziarità rispetto al denunciante.
Termine della prescrizione–Inoltre, ai fini della conservazione della prescrizione decennale, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che:
- qualora, al 17 agosto 1995, siano trascorsi cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti, se intervenuta entro il 31 dicembre 1995, realizza il medesimo effetto conservativo della prescrizione decennale analogamente agli effetti degli atti interruttivi posti in essere dall’Istituto nel medesimo periodo;
- qualora invece, al 17 agosto 1995, non sia trascorso il termine di cinque anni dalla scadenza dell’obbligo contributivo, il termine di prescrizione decennale permane a condizione che, prima della scadenza del quinquennio, intervenga una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
Gli atti decennali –Conserva, invece, il termine decennale solo la denuncia di omissione contributiva presentata all’INPS da parte dell’interessato ai fini dei contributi non denunciati, indipendentemente se l’Istituto si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente.
La funzione di accertamento –Infine,una volta ricevuta la denuncia effettuata dall’interessato, gli operatori della funzione di accertamento e gestione del credito dovranno immediatamente verificare tutti i documenti prodotti dal richiedente, al fine della quantificazione del credito dovuto all’INPS e alla notifica al contribuente dell’atto di diffida al pagamento di quanto richiesto.