Premessa – L’INPS, con la circolare n. 151 di ieri, ha fornito importanti istruzioni operative in merito al flusso procedurale da seguire in caso di erogazione di prestazioni assistenziali (pensioni, assegni e indennità) in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi. Al riguardo, è stato specificato che se le prestazioni in discorso sono corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sia il recupero che la quantificazione del somme sono recuperate direttamente dall’INPS nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
Flusso procedurale - Al fine di agevolare e tracciare tutte le attività necessarie per l'esercizio dell'azione di rivalsa, è stata realizzata l'interconnessione della procedura “Surroghe/Rivalse web 2.0” con quella di gestione telematica delle domande volte al riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità e della sordità (INVCIV2010). In base a tale nuova funzionalità, la segnalazione che la patologia dipende da fatto causato da terzi, in qualsiasi fase del processo di lavoro venga acquisita nella procedura INVCIV2010, viene trasmessa automaticamente alla procedura “Rivalsa/surroghe web”, per l'acquisizione delle informazioni utili al conseguente avvio delle azione di rivalsa nei confronti del terzo responsabile.
Adempimenti del medico certificatore – Per quanto concerne gli adempimenti del medico certificatore, esso dovrà indicare sul certificato medico online l’eventuale responsabilità di terzi della condizione invalidante del soggetto richiedente la prestazione.
Acquisizione richiesta - Contestualmente alla compilazione della domanda di invalidità, il cittadino/patronato può indicare la possibile responsabilità di terzi quale causa della condizione invalidante del soggetto che effettua la domanda. Al riguardo, va segnalata la possibilità di inserire tale segnalazione a prescindere dalla presenza o meno di analoga indicazione nel certificato medico introduttivo.
Commissione medica ASL - La commissione medica integrata CMI-ASL, in fase di prima visita, ha la possibilità di visionare, mediante la procedura INVCIV2010 e all’atto della compilazione del verbale, la segnalazione presente sul certificato introduttivo o sulla domanda inoltrata dal cittadino/patronato. In ogni caso, qualora tale segnalazione non fosse presente nel certificato introduttivo ovvero nella domanda, la commissione medica CMI-ASL può comunque, in fase di compilazione del verbale di visita, inserirla, qualora ne ravvisi l’opportunità. Da notare che tale procedura non si applica per le ASL che hanno stipulato la convenzione con l’Istituto per l’accentramento della fase accertativa.
Servizi collegati a requisiti socio-sanitari – Passando all’individuazione delle istanze di prestazioni assistenziali relative a stati invalidanti riconducibili a responsabilità di terzi che possono costituire oggetto di rivalsa, la funzione Servizi collegati a requisiti socio-sanitari deve:
• verificare in procedura INVCIV2010 la presenza di una segnalazione in ordine al rapporto causale tra lo stato invalidante e la condotta del terzo;
• controllare la tipologia di prestazioni assistenziali (invalidità, cecità, sordità; etc) richieste;
• verificare la dichiarazione, contenuta nella domanda, relativa alla "responsabilità di terzi";
• verificare le informazioni contenute nel modello AS1invciv, allegato alla domanda o compilato in sede di visita, e le osservazioni della struttura medico legale;
• in assenza del modello AS1invciv, controllare in procedura Gestione Rivalse web la data di consegna all'interessato in sede di visita del predetto modello;
• in caso di mancata restituzione del modello AS1invciv, evidenziare immediatamente tale situazione al Controllo Prestazioni per le necessarie e successive azioni;
• effettuare gli altri accertamenti di fonte diversa;
• provvedere tempestivamente all'accertamento del diritto e della misura della prestazione.
Una volta rilevata l'esistenza del rapporto causale tra l'infortunio occorso (con responsabilità di terzi) e lo stato invalidante, la funzione in discorso deve trasmettere alla funzione “Controllo Prestazioni”, attraverso l’interconnessione tra le procedure informatiche, la segnalazione che lo stato invalidante a base della richiesta di prestazione deriva da responsabilità di terzi.
Prescrizione – Per quanto concerne i termini prescrizionali, quelli più ricorrenti in relazione all'esercizio del diritto di rivalsa sono i seguenti:
• cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi;
• due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie;
• il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l'evento lesivo è considerato dalla legge come reato.
Procedure informatiche – Infine, l’INPS ha comunicato che è stato realizzata una nuova procedura, denominata “Gestione Rivalse”, all’interno della quale verranno evidenziati tutti i soggetti per i quali sia stato previsto il flag di “responsabilità di terzi” a prescindere da chi l’abbia valorizzato.
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