Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa - Le prestazioni sanitarie che l'INAIL è tenuto ad assicurare sul lavoro agli infortunati e tecnopatici, sono: le prestazioni medico-legali; le prestazioni di assistenza protesica e le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione di cure idrofangotermali prescritte dal SSN. Al contrario, le prestazioni erogate dal SSN (Servizio Sanitario Nazionale) riguardano quelle rientranti nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). A precisarlo è l’INAIL con la nota n. 103212/2012, a seguito della richiesta da parte del Ministero della Salute di procedere a una puntuale distinzione tra le competenze del SSN e quelle dell'INAIL in merito all'erogazione delle prestazioni di natura sanitaria nei confronti degli infortunati e dei tecnopatici. Ciò, allo scopo di chiarire, nell'ambito dei rapporti creditori/debitori con Stati esteri, l'Istituzione competente a effettuare e/o ottenere i dovuti rimborsi per le prestazioni sanitarie erogate.
Le prestazioni sanitarie erogate dall’INAIL - Dopo un breve excursus normativo in merito alla disciplina delle prestazioni sanitarie, viene chiarito che tre sono sostanzialmente le prestazioni che l’INAIL è tenuto ad assicurare agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, per competenza propria ed esclusiva, ossia: le prestazioni medico-legali; le prestazioni di assistenza protesica; le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'effettuazione di cure idrofangotermali prescritte dal SSN. Inoltre, possono essere erogate anche dall'Istituto, presso proprie strutture sanitarie, laddove esistenti, e con oneri a proprio carico: le prime cure ambulatoriali e le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale. A tal proposito, si precisa anche che rimangono a carico dell'INAIL le prestazioni protesiche e quelle medico-legali eseguite su richiesta dell'Istituto.
Le prestazioni sanitarie erogate dal SSN – Al contrario, per le prestazioni erogate dal SSN riguardano, salvo le eccezioni di cui sopra, e per quelle rientranti nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), gli oneri sono a carico di quest’ultimo, anche quando la prestazione stessa sia causalmente ricollegabile a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale. Ne consegue che, nel caso di prestazioni sanitarie erogate da uno Stato estero a favore di un lavoratore italiano, una volta definito, ai sensi del Regolamento Europeo di sicurezza sociale, l'obbligo dello Stato Italiano di rimborsare gli oneri delle predette prestazioni, l'individuazione dell'Istituzione statale competente ai fini del rimborso non può che essere coerente con i principi definiti dall'ordinamento statale così come sopra riassunti.