30 maggio 2011

Procedimenti di emersione di lavoro irregolare

Ministero dell’Interno, circolare n. 3958 del 24 maggio 2011 e circolare n. 4027 del 26 maggio 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero dell’Interno con circolare n. 4027 del 26 maggio 2011 ha sospeso temporaneamente le indicazioni contenute nella circolare n. 3958 del 24 maggio 2011. Ciò in relazione alla necessità di effettuare ulteriori e più approfondite valutazioni sull’argomento, per corrispondere compiutamente ai numerosi quesiti interpretativi relativi alla richiamata circolare.

Circolare n. 3958 del 24 maggio 2011- Il Ministero dell’Interno con circolare n. 3958 del 24 maggio 2011 aveva fornito indicazioni agli Sportelli unici per l’immigrazione (e per conoscenza anche al dipartimento della Pubblica sicurezza, da cui dipendono le Questure), in relazione ai procedimenti di emersione di lavoro irregolare conclusi e non, dopo le recenti sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che di fatto hanno dichiarato ammissibili i ricorsi contro i provvedimenti delle Prefetture che avevano dichiarato inammissibili le domande di emersione del lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'art. 14 comma 5-ter del Testo Unico dell'Immigrazione

Pronunce del Consiglio di Stato – L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha emesso recentemente alcune sentenze (la n. 7 e la n. 8 del 10 maggio 2011) dalle quali è emerso che l’entrata in vigore della direttiva n. 115/CE del 16-12-2008 (recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), ha di fatto prodotto, nel nostro ordinamento, l'abolizione del reato di violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, e ciò, a norma dell’art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l’esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Secondo il Consiglio di Stato, tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell’emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato.

Procedimenti di emersione – A seguito delle decisioni di merito del 10 maggio 2011 dell’Adunanza Plenaria, il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione presso il Ministero dell’Interno ha indicato, tramite la circolare succitata, agli Sportelli Unici i casi che si possono presentare, onde evitare ulteriori "gravi ipotesi risarcitorie", così come è già successo, quando il Consiglio di Stato ha condannato l'Amministrazione a risarcire le spese processuali.
a) Procedimenti non ancora definiti:
Nel caso in cui non è stato ancora notificato il decreto di diniego dell'emersione o è ancora pendente il ricorso, oppure non sono ancora passati i 120 giorni per la notifica, periodo in cui lo straniero ha tutto il tempo per richiedere il ricorso, il Ministero dell'Interno consiglia l'esercizio dell'autotutela, con l'apertura di nuovi procedimenti e il conseguente riesame della domanda che dovrà essere accettata, se non ci sono altri motivi ostativi.
b) Procedimenti definiti:
Nel caso in cui sono trascorsi i termini utili per l'impugnazione (120 giorni) oppure la domanda è stata già rigettata, è necessario rivedere il procedimento caso per caso. E' fattibile anche consigliare allo straniero la rinuncia al ricorso che faciliterebbe tutto l'iter della domanda e di conseguenza anche la limitazioni dei costi a spese dello Stato.

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