22 maggio 2014

Professionisti. Aggiornati i coefficienti per la ricongiunzione

L’INPS illustra le nuove tabelle da tenere in conto per il calcolo della ricongiunzione contributiva per i liberi professionisti

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa - Online i coefficienti utili per predisporre i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali dei liberi professionisti presentate nel corso dell’anno 2014. In particolare, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione dei liberi professionisti, l’Istituto previdenziale ha aggiornato per quest’anno le tabelle allegate alla circolare n. 79 del 14/05/2013 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2013, pari all’1,1%. A darne notizia è l’INPS con la circolare n. 64/2014.

Ricongiunzione onerosa - La ricongiunzione dei contributi è quell’istituto che permette, a chi ha posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse, di riunire, mediante trasferimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione, allo scopo di ottenere una sola pensione. Essa avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta e che non siano già stati utilizzati per liquidare una pensione. I periodi ricongiunti sono utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Ciò detto, contrariamente ai lavoratori dipendenti - per i quali la Legge di Stabilità 2013 ha ripristinato in parte la ricongiunzione gratuita - l’operazione è sempre onerosa per i professionisti. La ricongiunzione onerosa, nel dettaglio, è disciplinata dalla L. n. 45/1990 consente anche ai liberi professionisti di riunire presso un unico ente previdenziale, che erogherà la pensione, i contributi versati presso casse diverse nel corso dell’attività lavorativa.

Le tabelle – Le tabelle aggiornate dall’INPS, in particolare, servono per calcolare i piani di ammortamento (da 2 a 120 mensilità) o debito residuo nel caso in cui il contribuente abbia sospeso il versamento delle rate mensili prima di aver estinto il debito. Nell’illustrare tali tabelle, l’Istituto previdenziale fornisce anche le istruzioni operative che ne permettono un uso corretto. Ad esempio, per calcolare la rata di ammortamento mensile, bisogna moltiplicare il totale del debito da rateizzare per il coefficiente (tabella I/2014) corrispondente al numero delle rate previsto dal piano. In caso di precedente sospensione dei pagamenti, bisogna invece calcolare il debito residuo, da versare in un’unica soluzione. Per il calcolo, si prende come riferimento il coefficiente corrispondente al numero delle rate mancanti (quelle che l’assicurato avrebbe dovuto pagare per terminare la ricongiunzione), e si moltiplica per l’importo dell’ultima rata pagata. Al riguardo, l’INPS chiarisce che il numero di rate si calcola considerando la differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse e quello delle mensilità già versate. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra citato.
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