30 dicembre 2015

Professionisti e P. Iva: farsi pagare non sarà più un problema

Arriva una norma che consente ai professionisti di poter applicare gli interessi di mora anche nelle transazioni commerciali tra imprese e lavoratori autonomi o tra lavoratori autonomi

Autore: redazione fiscal focus

Sarà capitato a tutti di trovarsi nell’incresciosa situazione – purtroppo sempre più frequente - di non aver ricevuto il saldo di una fattura da parte del cliente, o comunque vedersi corrispondere la parcella con mesi e mesi di ritardo, con la conseguenza di sprecare tempo e lavoro. Ebbene, tutto ciò sarà destinato a finire grazie ad una norma inserita nel Collegato alla Legge di Stabilità, conosciuto meglio come “il Jobs Act dei lavoratori autonomi”, che consente in pratica di poter applicare in maniera “automatica” gli interessi di mora anche nelle transazioni commerciali tra imprese e lavoratori autonomi o tra lavoratori autonomi. Inoltre, sarà possibile sottoscrivere una polizza assicurativa – il cui contenuto verrà disciplinato dalla legge – al fine di tutelarsi contro i mancati o ritardati pagamenti. Al tal fine, il professionista dovrà corrispondere all’assicurazione un premio annuale detraibile dalle tasse.


La novità – come accennato - s’inserisce nel testo che formerà il “Collegato” alla Legge di Stabilità 2016, contenente importanti misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e norme volte a favorire l’articolazione flessibile nel tempo e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato. trattasi di uno statuto ad hoc volto a disciplinare in modo più organico le condizioni lavorative di questi ultimi attraverso un corpo di norme e di regole che ne favoriscono il modus operandi.


Interessi di mora – Ladisciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è attualmente contenuta nel D.Lgs. n. 231/2002. Tale decreto, di derivazione europea (Direttiva 2000/35/CE), nasce principalmente dall'esigenza di tutelare le piccole e medie imprese, gli artigiani e i lavoratori autonomi, perché più deboli sul piano finanziario e amministrativo, nonché dipendenti spesso da una ristretta clientela di grandi aziende private o pubbliche.


Gli artt. 1 e 2 della predetta Direttiva chiariscono l’ambito di applicazione della disciplina comunitaria, indirizzata specificamente ai pagamenti in denaro dedotti quale corrispettivo della vendita di merci o della prestazione di servizi in rapporti tra operatori economici, incluse le imprese di ogni tipo e le autorità pubbliche nonché i lavoratori autonomi iscritti o meno ad albi professionali, con l'esclusione dei contratti con i consumatori.


La bozza del Disegno di Legge chiarisce dunque, la portata della tutela contro i ritardi nei pagamenti contenuta nel D.Lgs. n. 231/2002 e stabilisce, al di là di ogni incertezza, che gli interessi di mora si applicano automaticamente, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra imprese e lavoratori autonomi o tra lavoratori autonomi.


Sul punto, è doveroso ricordare che gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini:


  • 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;
  • 30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
  • 30 giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

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