Premessa –L’INPS, con il messaggio n. 6167 del 6 aprile 2012, ha comunicato per l’anno in corso i nuovi coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi pensionabili da utilizzare per la liquidazione delle pensioni e dei supplementi di pensione. In particolare, i coefficienti si distinguono in “quota A” e “quota B”: le prime si riferiscono alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993; mentre le seconde riguardano le anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, così come stabilito dal D.Lgs.n. 503/1992.
Il calcolo - Al riguardo, è utile capire come si arriva a determinare l’importo pensionistico. Premessa la complessità del meccanismo di calcolo, la somma finale è costituita da una serie di calcoli rappresentati dalla somma, da una parte, dell’anzianità contributivaposseduta dagli assicurati fino alla data del 31dicembre 1992 e, dall’altra parte, dell’anzianitàcontributiva maturata dal 1° gennaio 1993 in poi.In maniera analitica, è da sottolineare che un taglio netto al metodo di calcolo della retribuzione pensionabilesi è avuto con la riforma Amato(D.Lgs. n. 503/1992), con la quale è statostabilito che per i lavoratori dipendenti iscritti per la prima volta a una forma previdenziale obbligatoria la retribuzione pensionabile venisse calcolatanon più sugli ultimi cinque anni retributiviprecedenti la pensione, ma estesa a tutta la contribuzioneversata nel corso della vita lavorativa.Però è stato stabilito che per i soggetti che potevano far valere 15 anni di contribuzione alla data del 31dicembre 1992 la retribuzione annua pensionabilevenisse determinata con riferimento agli ultimi diecianni di contribuzione precedenti la pensione. Successivamentee in via transitoria, nella fase di primaapplicazione delle nuove disposizioni, la stessa Leggedi riforma n. 335/1995 ha previsto che i periodi diriferimento fossero costituiti dai consueti cinque anniaumentati del 50%, elevati poi al 66,6% per iperiodi lavorati da gennaio 1996 in poi, del numerodelle settimane comprese tra il 1° gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto sino a un massimo di dieci annidi retribuzione per i lavoratori dipendenti, mentreper i lavoratori autonomi il periodo di ricerca vieneelevato sino al massimo di 15 anni.Per quanto concerne i lavoratori che invece faccianovalere alla data del 31 dicembre 1992 un’anzianitàcontributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione pensionabileè determinata dai cinque anni di retribuzioneaumentati dei periodi di contribuzione presi inmisura intera, compresi tra il 1° gennaio 1993 e ladata immediatamente precedente la decorrenza dellapensione senza alcun limite massimo.
La rivalutazione - Per quanto concerne il meccanismo della rivalutazione delle retribuzioni, è da ricordare che essoopera in baseall’indice dei prezzi al consumo (FOI), con l’aumento di un puntopercentuale per i periodi di lavoro, coperti da contribuzione,prestati dal 1° gennaio 1993 in poi. Invece, per quanto riguarda i periodi di lavoroche sono stati svolti fino alla data del 31 dicembre1992, la rivalutazione delle retribuzioni deve essereeseguita applicando l’indice annuo del costo della vita (L. n.297/1982), cioèsenza l’aumento di un punto percentuale. Dopo il calcolo delle due quote di pensione, scaturenti dall’applicazione dei rispettivi coefficienti dirivalutazione, l’importo mensile spettante al lavoratore,a titolo di pensione, sarà dato dalla somma delle due quote.
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