Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa - Il termine per la presentazione del Prospetto Informativo dei lavoratori disabili è stato prorogato fino al 15 febbraio 2013. L’aggiornamento agli standard del sistema informatico si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in merito alla disciplina dei disabili. Adeguamento che si è avuto per mezzo del Decreto Direttoriale n. 195 del 2 agosto 2012 il quale, unitamente alle relative regole d’uso contenenti le disposizioni cui i servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare il sistema in modo corretto, sono stati pubblicati su www.cliclavoro.gov.it. A tal proposito, ricordiamo che gli standard entreranno in vigore alle ore 19.00 del 10 gennaio 2013; pertanto, a partire da tale data i sistemi informatici delle regioni saranno in grado di ricevere le comunicazioni dei datori di lavoro obbligati. A renderlo noto è il Ministero del Lavoro con la nota operativa n. 17699/2012.
Riforma del lavoro – Come è noto, la Riforma del Lavoro (L. n. 92/2012) ha modificato i criteri che stabiliscono la determinazione della base di computo della quota di riserva e le esclusioni di settore da effettuare ai fini dell’invio del prospetto informativo da parte dei datori di lavoro obbligati. In particolare, la novità fondamentale consiste nella possibilità di inserire nella base di computo dei lavoratori disabili, tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi quindi i lavoratori a tempo determinato con contratto fino a 9 mesi. Mentre i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto della contrattazione collettiva del settore.
Gli esclusi - Non sono invece computabili: i lavoratori disabili occupati in ottemperanza alla Legge 68/1999; i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi; i soci di cooperative di produzione e lavoro; i dirigenti; i lavoratori assunti con contratto di inserimento; i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore; i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività; i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili assunti in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000; i lavoratori a domicilio; i lavoratori che aderiscono al programma di emersione (articolo 1, comma 4-bis, della Legge 383/2001); gli apprendisti; i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro; i lavoratori assunti con contratto di reinserimento. A tal proposito, si ricorda che i servizi regionali per l’impiego saranno tenuti a comunicare alla D.T.L., anche in via telematica, con cadenza almeno mensile, il mancato rispetto delle norme sulle assunzioni obbligatorie, nonché il ricorso agli esoneri, ai fini dell’attivazione degli eventuali accertamenti.
Scadenza di presentazione del prospetto - Come precisato in premessa, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma Fornero in materia di collocamento mirato, che hanno modificato profondamente sia i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti, sia quelli del datore di lavoro, sono stati aggiornati gli standard del sistema informatico del Prospetto Informativo. Quest’ultimo, infatti, entrerà in vigore dal 10 gennaio 2013; mentre la scadenza della presentazione è stata prorogata al 15 febbraio 2013. Quanto alle modalità di trasmissione dei dati, si precisa che questi ultimi vanno inviati per via telematica, al nodo regionale ove è ubicata la sede legale del datore di lavoro, attraverso i servizi informatici messi a disposizione dai servizi competenti secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.