Premessa – Al via le verifiche sugli stipendi dei dipendenti del settore pubblico. A seguito dei recenti provvedimenti in materia di stabilizzazione finanziaria, che hanno introdotto importanti misure di contenimento delle spese nel settore pubblico, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha avviato una ricognizione per la verifica del rispetto del tetto retributivo dei dipendenti del settore pubblico. A tal fine, è stato preso come riferimento il trattamento annuale complessivo spettante per la carica al primo Presidente della Corte di Cassazione, che per l’anno 2011 è pari a € 293.658,95. Pertanto, così come disciplinato dalla manovra “Salva-Italia” (art. 23 ter, c. 1 della L. n. 214/2011), successivamente modificato dall’art. 1, c. 2 del D.L. n. 29/2012 e dal D.P.C.M. 23.03.2012, il trattamento economico annuo omnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporto di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, per l’anno 2011 non deve superare il suddetto importo.
I soggetti interessati – Secondo l’art. 2 del D.P.C.M. 23.03.2012, rientrano nell’ambito di verifica tutti coloro che percepiscono retribuzioni o emolumenti a carico delle finanze e che siano titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo con le P.A. statali. Pertanto devono intendersi inclusi anche i titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo; mentre restano esclusi i titolari di rapporti di lavoro intercorrenti con amministrazioni regionali e locali.
Il limite retributivo - Come precisato in premessa, il limite del trattamento economico annuo corrisposto ai dipendenti pubblici non può superare 293.658,95 euro annui (comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze). Nel caso in cui tale limite venisse superato, il trattamento stesso si riduce automaticamente al tetto massimo.
Le dichiarazioni – Per poter procedere alla verifica è necessaria la collaborazione dei soggetti interessati, i quali devono dichiarare tutti gli incarichi in atto a carico della finanza pubblica, con l’indicazione dell’amministrazione conferente e dei relativi corrispettivi. In particolare, le dichiarazioni devono essere rese, per la fase di prima applicazione, con immediatezza e, a regime, entro il 30 novembre di ciascun anno.
Dipendenti con particolari funzioni – Un discorso a parte meritano, invece, quei dipendenti che esercitano funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa presso ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, che conservano secondo il proprio ordinamento il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza. In tali casi, infatti, vi è un limite al trattamento che questi dipendenti possono percepire per lo svolgimento dell'incarico presso l'amministrazione nella quale svolgono la funzione, prevedendo che questo trattamento non possa essere superiore al 25% dell'ammontare complessivo del trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza.
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