27 aprile 2026

Settore privato vs settore pubblico: come cambia la tassazione del trattamento accessorio nel 2026  

La flat tax del 15% richiede di distinguere correttamente voci agevolabili, soglie di accesso, plafond annui e adempimenti operativi    

In pratica n. 15 - 2026
Autore: Pierdante Colapietra

Nel 2026 il legislatore introduce un’imposta sostitutiva del 15% che interessa, da un lato, alcune componenti del trattamento accessorio nel settore privato e, dall’altro, il trattamento economico accessorio nel pubblico impiego. La coincidenza dell’aliquota, tuttavia, non consente di parlare di un regime unitario: cambiano il perimetro delle somme agevolabili, le soglie reddituali, i tetti massimi e le ricadute operative per sostituti d’imposta e uffici paghe. Proprio per questo, più che sul dato percentuale, l’attenzione deve concentrarsi sulla corretta qualificazione delle voci retributive e sulla gestione concreta della misura. La fonte normativa è la L. 30 dicembre 2025, n. 199, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2026. 

 

Il regime nel settore privato 

Per i dipendenti del settore privato, la sostitutiva del 15% opera solo nel 2026 e si applica entro il limite annuo di 1.500 euro, purché il lavoratore abbia conseguito nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. Le somme interessate sono quelle corrisposte a titolo di maggiorazioni e indennità per notturno, festivo, riposo settimanale e turni, in coerenza con il d.lgs. n. 66/2003 e con i CCNL applicati. Inoltre, il principio di cassa allargato consente di attrarre nel regime anche somme riferite al 2026 ma corrisposte entro il 12 gennaio 2027. 

Non tutto ciò che appare “aggiuntivo” o “gravoso”, però, entra nel beneficio. Restano escluse le somme che, pur denominate come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria. Restano inoltre fuori le attività già ricomprese nella disciplina autonoma del trattamento integrativo speciale del turismo, ricettivo e termale, che continua a seguire un proprio binario, distinto dalla sostitutiva del 15% sul trattamento accessorio privato. 

La misura incide sul prelievo fiscale, ma non modifica, in via generale, il regime contributivo: restano ferme le ordinarie regole previdenziali e assistenziali, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva o dalla normativa vigente. 

Tabella 1 - Settore privato: cosa entra e cosa resta fuori 

Voce

Trattamento

Maggiorazioni/indennità per lavoro notturno

Agevolabili al 15%

Maggiorazioni/indennità per lavoro festivo o in giorno di riposo settimanale

Agevolabili al 15%

Indennità di turno ed emolumenti connessi al lavoro a turni

Agevolabili al 15%

Retribuzione ordinaria

Esclusa

Compensi che sostituiscono la retribuzione ordinaria, pur chiamati “indennità”

Esclusi

Attività ricadenti nel trattamento integrativo speciale turismo

Escluse dal regime in esame

Il controllo va condotto su più piani. Anzitutto, occorre verificare che la prestazione rientri effettivamente nell’area del lavoro notturno, festivo, del riposo settimanale o dei turni; la relativa voce in busta paga deve poi essere costruita come maggiorazione o indennità coerente con tale prestazione, e non come componente sostitutiva della retribuzione ordinaria. 

Il regime nel settore pubblico 

Per il pubblico impiego, la legge di bilancio 2026 prevede una sostitutiva del 15% sui compensi corrisposti a titolo di trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, compreso il personale non dirigenziale in regime di diritto pubblico. Il beneficio, però, si ferma a 800 euro annui e la soglia reddituale sale a 50.000 euro. Restano esclusi il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, già destinatario di specifiche agevolazioni fiscali. In altri termini: il settore pubblico ha un perimetro teoricamente più largo, ma una capienza agevolata molto più corta.

Sul versante pubblico, il riferimento al trattamento economico accessorio va inoltre letto in senso ampio, comprensivo anche delle indennità di natura fissa e continuativa, purché conservino natura accessoria. È proprio questo elemento a distinguere maggiormente la disciplina pubblica da quella privata, nella quale il legislatore ha invece preferito individuare nominativamente le voci agevolabili. Anche nel settore pubblico, peraltro, la misura riguarda esclusivamente i compensi accessori e non si estende alla retribuzione ordinaria. 

La documentazione tecnica segnala inoltre un profilo di cautela con riguardo al requisito reddituale nel pubblico impiego: la norma, infatti, non chiarisce espressamente a quale annualità debba essere riferita la soglia di 50.000 euro. In mancanza di un chiarimento ufficiale altrettanto puntuale quanto quello disponibile per il settore privato, appare prudente adottare un criterio uniforme, da formalizzare internamente e da gestire poi in sede di conguaglio.

Tabella 2 - Settore pubblico: tratti essenziali della misura 

Profilo

Regola

Destinatari

Personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche

Oggetto

Trattamento economico accessorio, comprensivo anche delle indennità di natura fissa e continuativa se accessorie

Aliquota

15%

Periodo di applicazione

Solo 2026

Tetto massimo agevolabile

800 euro

Soglia reddituale

50.000 euro

Esclusioni principali

Forze di polizia e Forze armate

Profili operativi in busta paga 

È nella gestione delle buste paga che emergono le criticità applicative più rilevanti. Nel settore privato, la soluzione più difendibile consiste nel costruire voci dedicate, ad esempio “15% notturno”, “15% festivo”, “15% turni”, accompagnate da un progressivo annuo che sommi tutte le somme agevolate ai fini del tetto di 1.500 euro. Ciò consente di monitorare con immediatezza tanto il perimetro della misura quanto l’eventuale eccedenza.

Nel settore pubblico, la logica è analoga, ma ancora più delicata: è preferibile gestire voci dedicate e un progressivo annuo che faccia scattare automaticamente la tassazione ordinaria oltre gli 800 euro, evitando di confondere la quota agevolata con il restante trattamento accessorio. La stessa documentazione tecnica sottolinea inoltre la necessità di coordinare questa sostitutiva con altre misure speciali che possono interessare il pubblico impiego, così da non sovrapporre benefici sul medesimo imponibile. 

Tabella 3 - Check operativo per studio, azienda o ufficio paghe

Passaggio

Settore privato

Settore pubblico

1. Verifica del datore

Sostituto del settore privato

Amministrazione pubblica

2. Qualificazione della voce

Solo notturno/festivo-riposo/turni

Trattamento economico accessorio

3. Verifica soglia reddituale

40.000 euro

50.000 euro

4. Monitoraggio plafond

1.500 euro

800 euro

5. Gestione eccedenza

Tassazione ordinaria sulla quota eccedente

Tassazione ordinaria sulla quota eccedente

6. Rinuncia del lavoratore

Possibile, per iscritto

Possibile, per iscritto

7. Tracciabilità

Voci dedicate + progressivo

Voci dedicate + progressivo

Rinuncia al regime sostitutivo e valutazione di convenienza 

La disciplina consente al lavoratore di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. Tale facoltà va considerata operante tanto nel settore privato quanto nel settore pubblico, con conseguente assoggettamento delle somme alle ordinarie regole di tassazione. Il punto è meno teorico di quanto sembri: la flat tax al 15% è spesso favorevole, ma non sempre lo è in modo automatico. In presenza di detrazioni rilevanti, carichi familiari o situazioni di imposta lorda già molto bassa, la tassazione ordinaria può in alcuni casi risultare più conveniente o comunque non peggiorativa. 

Per questa ragione, la rinuncia dovrebbe essere trattata come un’opzione effettiva e documentata, non come una clausola di stile. La formalizzazione per iscritto della rinuncia diventa, quindi, parte integrante della corretta gestione operativa del regime, soprattutto quando il sostituto intenda dimostrare che la tassazione ordinaria è stata applicata in forza di una scelta consapevole del lavoratore. Un modulo scritto, conservato agli atti, consente di presidiare sia la scelta del lavoratore sia l’eventuale controllo successivo sulla correttezza del regime applicato. In questa prospettiva, può essere utile acquisire una dichiarazione scritta del lavoratore che formalizzi espressamente la volontà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva. 

 Versamenti e documentazione da presidiare 

L’Agenzia delle Entrate ha già istituito i codici tributo necessari al versamento delle nuove sostitutive. Per il settore privato, la risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 ha introdotto il codice 1076 per il versamento ordinario dell’imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni, nonché i codici 1610, 1929, 1933 e 1311 per le fattispecie “fuori Regione”. 

Per il settore pubblico, la risoluzione n. 4/E del 29 gennaio 2026 ha istituito il codice 1077 per il modello F24, i codici 1611, 1934, 1935 e 1314 per le ipotesi “fuori Regione”, e i codici 179E, 180E e 181E per il modello F24 Enti pubblici. 

Questo passaggio non è meramente formale. Una cattiva qualificazione della voce in busta paga può riflettersi anche sulla corretta alimentazione dei versamenti, rendendo più debole l’intera architettura documentale dell’agevolazione. Per questa ragione, la documentazione del trattamento adottato assume un rilievo decisivo sul piano operativo. 

Tabella 4 - Documenti da presidiare

Documento

Settore privato

Settore pubblico

Tracciato delle voci paga agevolate

Progressivo annuo del plafond

Attestazione del reddito dell’anno precedente

Sì, se il sostituto è diverso da quello che ha rilasciato la CU

Opportuno criterio interno documentato

Rinuncia del lavoratore

Se esercitata, per iscritto

Se esercitata, per iscritto

Evidenza dei versamenti e dei codici tributo utilizzati

La predisposizione di un fascicolo interno minimo (voce paga, progressivo annuo, attestazioni, eventuale rinuncia e riscontro dei versamenti) rende più solida e verificabile l’applicazione della misura, soprattutto nei casi in cui la qualificazione della voce o il controllo della soglia reddituale presentino margini di incertezza.

Analogamente, nei casi in cui il sostituto d’imposta che applica la sostitutiva non coincida con quello che ha rilasciato la CU dell’anno precedente, può essere opportuno acquisire un’attestazione del lavoratore sul reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2025.

Fac-simile - Attestazione del reddito dell’anno precedente

Il/La sottoscritto/a ____________, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% prevista per l’anno 2026, dichiara di avere conseguito, nell’anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore alla soglia prevista dalla legge per l’accesso al regime agevolato.

La presente attestazione è resa per consentire al sostituto d’imposta la verifica del requisito reddituale richiesto dalla norma.

Data ____________

Firma ____________

 

Esempi applicativi 

Un primo caso tipico riguarda il dipendente privato sotto soglia che nel 2026 percepisce 900 euro per maggiorazioni notturne, 500 euro per maggiorazioni festivo/riposo e 450 euro per indennità di turno. Il totale delle voci potenzialmente agevolabili è pari a 1.850 euro: la sostitutiva del 15% si applica solo su 1.500 euro, mentre i restanti 350 euro tornano nella tassazione ordinaria. È il caso classico che mostra come il tetto operi sul totale annuo e non sulla singola voce.

Un secondo caso riguarda il dipendente pubblico non dirigente che percepisce 1.100 euro di trattamento economico accessorio agevolabile. Anche qui il vantaggio non si estende all’intero importo: la sostitutiva del 15% si applica solo su 800 euro, mentre i residui 300 euro restano soggetti a IRPEF e addizionali secondo le regole ordinarie. Il nodo, in questo caso, non è l’esistenza del beneficio ma la sua esatta capienza. 

Un terzo caso riguarda il lavoratore per cui il 15% non risulta, in concreto, il regime più conveniente. In presenza di detrazioni o di altre condizioni soggettive favorevoli, la tassazione ordinaria può risultare preferibile. 

 Errori applicativi da evitare 

Il primo errore è confondere la retribuzione ordinaria con il trattamento accessorio: nel privato, chiamare “indennità” una voce ordinaria non basta a farla entrare nell’agevolazione; nel pubblico, definire “accessoria” una componente che non lo è più realmente espone a contestazioni. 

Il secondo errore è ragionare per singola voce anziché per plafond annuo. I limiti di 1.500 e 800 euro non sono soglie “per emolumento”, ma tetti complessivi di applicazione del regime nel corso dell’anno. 

Il terzo errore è dimenticare i regimi speciali concorrenti, in particolare il trattamento integrativo speciale del turismo e le altre misure autonome che possono interessare il pubblico impiego. La tentazione di assorbire tutto sotto il 15% è proprio ciò che la norma non consente. 

Il quarto errore è non documentare soglie, rinunce e tracciati paga. In una materia che vive di qualificazione della singola voce, la tenuta documentale conta quasi quanto la norma. 

 

Considerazioni finali 

La chiave di lettura è semplice: la flat tax del 15% del 2026 non è un regime unico, ma una coppia di regimi distinti. Nel privato la disciplina è più selettiva sul piano oggettivo e più ampia sul piano del plafond; nel pubblico è più ampia nella nozione ma più stretta nel vantaggio economico. La differenza, quindi, non è nell’aliquota ma nel modo in cui la legge costruisce il beneficio. 

Per chi gestisce paghe e adempimenti, il punto non è semplicemente applicare il 15%, ma applicarlo correttamente: qualificare le voci agevolabili, verificare la soglia reddituale, presidiare il plafond, coordinare gli eventuali regimi speciali e utilizzare i corretti codici tributo. È soprattutto in questa corretta esecuzione, più che nel dato nominale dell’aliquota, che si misura l’effettiva tenuta applicativa del beneficio. 

 

 

 

 

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