Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Nel 2026, sul terreno degli straordinari, il quadro agevolativo non è unitario. Accanto al diverso tema del trattamento accessorio, già oggetto di autonoma trattazione, operano infatti due misure specifiche: il trattamento integrativo speciale riconosciuto ai lavoratori del turismo, della ricettività, del termale e della somministrazione di alimenti e bevande, e l’imposta sostitutiva del 5% sui compensi di lavoro straordinario degli infermieri. La prima si traduce in una somma aggiuntiva che non concorre al reddito del lavoratore; la seconda incide invece sul prelievo fiscale dei compensi agevolati mediante un’imposta sostitutiva.
Ne derivano differenti presupposti di accesso, diversi adempimenti per il sostituto d’imposta e una distinta costruzione delle voci in busta paga. Per chi gestisce paghe e adempimenti, il punto è quindi collocare correttamente ciascuna somma nel regime proprio.
L’art. 1, commi 18-21, della L. 30 dicembre 2025, n. 199 conferma, anche per il 2026, il trattamento integrativo speciale a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. n. 287/1991 e del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali.
La misura riguarda le retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, purché le prestazioni siano rese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 30 settembre 2026. Il beneficio è pari al 15% delle retribuzioni lorde agevolabili ed è subordinato al possesso, nel periodo d’imposta 2025, di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
Ai fini di tale soglia rilevano tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se corrisposti da più datori di lavoro e anche se derivanti da attività diverse da quelle svolte nel settore turistico, ricettivo, termale o della somministrazione di alimenti e bevande.
La ricostruzione del reddito 2025 rappresenta, in molti casi, il primo vero filtro applicativo della misura e impedisce di limitare la verifica al solo datore che eroga il beneficio nel 2026.
La continuità della disciplina rispetto agli anni precedenti consente inoltre di valorizzare, anche per il 2026, i chiarimenti già resi dall’Agenzia delle Entrate, da ultimo con circolare n. 4/2025 e, per i profili già affrontati nelle annualità precedenti, con le circolari n. 5/2024 e n. 26/2023, in tema di richiesta del lavoratore, cassa allargata, esposizione in certificazione e gestione del recupero da parte del sostituto.
|
Profilo |
Regola |
|
Destinatari |
Lavoratori del turismo, termale e somministrazione alimenti e bevande |
|
Prestazioni rilevanti |
Lavoro notturno e straordinario festivo |
|
Periodo delle prestazioni |
1° gennaio 2026 - 30 settembre 2026 |
|
Misura del beneficio |
15% delle retribuzioni lorde agevolabili |
|
Soglia reddituale |
Reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro |
|
Attivazione |
Richiesta scritta del lavoratore |
|
Effetto fiscale |
Non concorre al reddito |
|
Gestione del datore |
Recupero in compensazione |
Sul piano operativo, il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta su richiesta del lavoratore. Tale richiesta, in linea con i chiarimenti già resi dall’Agenzia delle Entrate nelle precedenti annualità applicative, costituisce il presidio documentale che consente al sostituto di applicare il beneficio e di sostenerne la spettanza in caso di controllo.
Le prestazioni devono collocarsi entro il 30 settembre 2026, ma l’erogazione può avvenire anche in un momento successivo, purché entro il conguaglio di fine anno; inoltre, trova applicazione il principio di cassa allargata, con rilevanza delle somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo se riferite al periodo agevolato. Il tratto che più connota la misura resta però il suo effetto fiscale: l’importo riconosciuto al lavoratore non concorre alla formazione del reddito.
Non si è quindi in presenza di una tassazione alleggerita di una componente imponibile, ma di una somma aggiuntiva che resta fuori dal reddito del dipendente. Dal lato del datore di lavoro, il relativo importo viene recuperato in compensazione, secondo le modalità già chiarite dalla prassi anche mediante utilizzo del codice tributo 1702, mentre sul piano dichiarativo le somme erogate nel 2026 dovranno essere esposte nella Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta 2026, secondo le istruzioni applicabili.
Si ipotizzi un dipendente di una struttura alberghiera con reddito di lavoro dipendente 2025 pari a 35.000 euro. Nel periodo gennaio-settembre 2026 percepisce 1.200 euro lordi riferiti a lavoro notturno e straordinario festivo. In presenza della richiesta scritta e degli altri presupposti, il trattamento integrativo speciale è pari al 15% di 1.200 euro, quindi a 180 euro. Tale importo non concorre al reddito del lavoratore.
Di diversa struttura è la misura prevista per gli infermieri. In questo caso il legislatore interviene con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sui compensi di lavoro straordinario. Introdotta dalla legge di bilancio 2025, la disciplina è stata ampliata dalla legge di bilancio 2026, che ne estende l’ambito applicativo anche agli infermieri dipendenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, incluse RSA e altre strutture residenziali e socio-assistenziali.
Per queste categorie, l’agevolazione si applica ai compensi erogati dal 2026, salvo il principio di cassa allargata. L’ampliamento non è solo quantitativo. Apre, infatti, un problema pratico di perimetrazione, perché impone di verificare non soltanto la qualifica soggettiva del lavoratore, ma anche il corretto inquadramento della struttura nel campo di applicazione della norma.
È qui che la misura acquista vero spessore operativo: l’aliquota ridotta è soltanto il punto di arrivo di una verifica preliminare che richiede di accertare se il lavoratore rientri nel novero degli infermieri agevolabili e se la struttura datrice sia effettivamente riconducibile all’area sanitaria o socio-sanitaria privata accreditata considerata dal legislatore.
|
Profilo |
Regola |
|
Destinatari originari |
Infermieri dipendenti da aziende ed enti del SSN |
|
Estensione dal 2026 |
Infermieri di strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate |
|
Oggetto |
Compensi di lavoro straordinario agevolabile |
|
Tecnica fiscale |
Imposta sostitutiva |
|
Aliquota |
5% |
|
Profilo decisivo |
Corretta riconducibilità della prestazione allo straordinario rilevante |
Il nodo centrale della disciplina non è però l’aliquota, bensì il perimetro delle somme agevolabili. Per applicare correttamente la sostitutiva occorre infatti una duplice verifica, soggettiva e oggettiva. La prima impone di accertare che le somme siano corrisposte a lavoratori rientranti nella qualifica di infermieri nel perimetro delineato dalla norma; la seconda richiede che i compensi si riferiscano a prestazioni qualificabili come lavoro straordinario secondo la disciplina contrattuale applicabile.
Nei materiali di prassi e di approfondimento, il riferimento centrale resta la nozione di straordinario di cui all’art. 47 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, ove pertinente. Questo richiamo non ha funzione meramente citazionistica: rappresenta la vera cerniera selettiva della misura, perché impedisce di attrarre automaticamente nell’agevolazione compensi ulteriori o prestazioni rese oltre l’orario ordinario in assenza di una reale riconducibilità allo straordinario rilevante sul piano contrattuale.
In altri termini, la norma non premia genericamente il lavoro “in più”, ma soltanto quello che può essere ricondotto, sul piano contrattuale, alla nozione di straordinario assunta dal legislatore come base della disciplina fiscale di favore. È proprio per questo che, in chiave operativa, non basta il nome attribuito alla voce retributiva: ciò che conta è la tenuta contrattuale e documentale della prestazione cui essa si riferisce.
Il punto più delicato della misura sugli infermieri è emerso nei chiarimenti di prassi relativi alle ore di pronta disponibilità e alle prestazioni svolte in sede elettorale. In un primo momento, l’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 272/2025, aveva escluso dall’agevolazione sia le ore di pronta disponibilità sia le prestazioni svolte in sede elettorale; successivamente, con risposta a interpello n. 308/2025, ha chiarito che la sostitutiva del 5% si applica alle ore di pronta disponibilità effettivamente prestate, mentre restano escluse le prestazioni rese in sede elettorale.
Il rilievo di questo passaggio interpretativo è notevole. Da un lato, conferma che il discrimine non sta nella semplice natura aggiuntiva o eccezionale della prestazione, ma nella sua effettiva riconducibilità alla nozione contrattuale di straordinario. Dall’altro, mostra che la misura richiede una lettura non semplificata delle voci erogate, soprattutto nelle realtà in cui pronta disponibilità, reperibilità, richiamo in servizio e straordinario tendono a sovrapporsi sul piano organizzativo, ma non necessariamente su quello contrattuale.
È su questo terreno che si gioca la tenuta della misura, soprattutto nelle strutture private accreditate interessate dall’ampliamento del 2026. In termini pratici, conviene agevolare solo le prestazioni effettivamente riconducibili allo straordinario rilevante.
|
Fattispecie |
Trattamento |
|
Ore di pronta disponibilità effettivamente prestate |
Agevolabili |
|
Prestazioni svolte in sede elettorale |
Escluse |
Si ipotizzi un’infermiera dipendente di una struttura privata accreditata che, nel 2026, percepisca 2.000 euro di compensi per straordinario riconducibili alla disciplina contrattuale rilevante. In presenza dei presupposti richiesti, tali somme sono assoggettate a imposta sostitutiva del 5%, pari quindi a 100 euro. Se, invece, le prestazioni non risultano riconducibili allo straordinario contrattuale agevolabile, si applica la tassazione ordinaria.
Sul piano operativo, le due misure pongono criticità diverse ma convergono su un punto comune: non reggono se la costruzione applicativa è approssimativa. Nel trattamento integrativo speciale del turismo, i passaggi da presidiare sono soprattutto la verifica della soglia reddituale 2025, l’acquisizione della richiesta del lavoratore, il corretto raccordo tra periodo della prestazione ed erogazione delle somme, nonché la gestione del recupero in compensazione e della relativa evidenza in certificazione.
Per la sostitutiva del 5% sugli infermieri, il nodo principale resta la corretta qualificazione della prestazione, da raccordare alla disciplina contrattuale applicabile e alla documentazione disponibile.
Gli errori più frequenti nascono proprio da qui: confondere il bonus turismo con altri regimi agevolati sulle voci retributive; trattare il trattamento integrativo come se fosse una sostitutiva; estendere in modo improprio, per gli infermieri, la nozione di straordinario agevolabile; omettere la documentazione necessaria a sostenere la scelta applicata. In una materia costruita su presupposti specifici e su voci retributive che devono essere lette con precisione, l’impostazione più prudente resta quella di costruire voci dedicate, mantenere distinta evidenza delle prestazioni agevolate e conservare in fascicolo la documentazione minima che giustifica il regime adottato.
Anche il profilo dei versamenti conferma la natura operativa della misura: per il modello F24 è richiamato il codice tributo 1069, con la conseguenza che la corretta gestione del regime richiede coerenza non solo sul piano fiscale, ma anche su quello amministrativo e payroll.
|
Misura |
Controlli essenziali |
|
Bonus turismo |
Richiesta del lavoratore; attestazione del reddito 2025; evidenza delle prestazioni agevolabili; corretta collocazione temporale delle prestazioni; traccia del recupero in compensazione; corretta esposizione in certificazione |
|
Sostitutiva infermieri |
Qualifica del lavoratore; inquadramento della struttura nel perimetro normativo; base contrattuale della voce di straordinario; evidenza della prestazione resa; riscontro del trattamento fiscale applicato; coerenza dei versamenti |
Nel 2026, sugli straordinari, il trattamento integrativo speciale del turismo e la sostitutiva del 5% per gli infermieri seguono logiche applicative diverse. Per il sostituto d’imposta, la corretta gestione passa soprattutto dalla qualificazione della prestazione, dalla verifica dei presupposti e dalla tenuta documentale del regime applicato.
(prezzi IVA esclusa)