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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un duplice regime di detassazione applicabile ai redditi di lavoro dipendente: da un lato, l’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali; dall’altro, l’aliquota del 15% su specifiche maggiorazioni e indennità connesse a particolari modalità della prestazione lavorativa. L’analisi, alla luce dei chiarimenti di prassi e della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E, evidenzia i confini applicativi delle agevolazioni, con particolare riferimento agli istituti retributivi accessori ed eventuali (ROL, ex festività, permessi studio, congedo matrimoniale). Ne emerge un sistema selettivo, fondato sulla distinzione tra retribuzione diretta incrementale e componenti accessorie o differite, con rilevanti implicazioni operative e interpretative.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) ha introdotto la detassazione degli incrementi retributivi, dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
In particolare, è stata introdotta un’imposta sostitutiva pari:
Il comma 7 della legge di bilancio 20261 prevede che gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono assoggettati, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.
L’imposta sostitutiva si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33.000 euro.
L’imposta sostitutiva riguarda, fermo restando il principio di cassa, gli importi corrisposti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, se relativi a rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026.
Sono esclusi dall’agevolazione gli importi derivanti dai medesimi rinnovi, ma erogati prima del 1° gennaio 2026.
L’agevolazione si applica ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità della retribuzione, la tredicesima e la quattordicesima mensilità.
Per quanto riguarda le assenze indennizzate, che danno diritto alla conservazione del posto di lavoro, la detassazione si applica alla sola parte integrata dal datore di lavoro, (malattia, maternità/paternità, infortunio). In base al medesimo principio, è possibile ritenere che la misura di riduzione del cuneo fiscale sia applicabile anche agli emolumenti sostitutivi della retribuzione, in caso di assenze tutelate e retribuite, per il pro quota a carico del datore di lavoro riconducibile all’aumento della retribuzione base prevista dal rinnovo.
Rimangono sempre esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno.
Sono escluse le somme che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, sono erogate una tantum al fine di dare integrale copertura al periodo di carenza contrattuale nonché il trattamento di fine rapporto (TFR)
Qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, si ritiene che anche quest’ultimo possa beneficiare dell’agevolazione sui predetti incrementi retributivi.
|
FATTISPECIE |
DETASSABILITA’ |
|
Mensilità aggiuntive |
SI |
|
Malattia |
Solo su integrazione datoriale |
|
Maternità |
Solo su integrazione datoriale |
|
infortunio |
Solo su integrazione datoriale |
|
Scatti di anzianità |
No |
|
Maggiorazioni / indennità |
No |
|
Maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno |
No |
|
TFR |
No |
|
Una tantum e Ivc |
No |
|
Superminimo assorbibile |
Si |
|
ROL |
Si |
|
Festività |
Si |
|
Permessi studio |
Si |
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Congedo matrimoniale |
Solo su integrazione datoriale |
Contratto collettivo del Terziario, rinnovato nei primi mesi del 2024;
Retribuzione livello 4 (ante rinnovo): 1.618,75 euro.
Retribuzione gennaio 2026: 1.783,75 euro.
Importo rinnovo: 165 euro.
Imposta sostitutiva: 5% di 165 euro: 8,25 euro
La Legge di bilancio 2026 ha altresì previsto un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 15 per cento per le maggiorazioni e indennità corrisposte dal datore di lavoro, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti a titolo di:
Beneficiari sono i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.
Restano escluse dall’ambito applicativo della disposizione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano altresì escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno.
Gli istituti come ROL, ex festività e permessi studio possono beneficiare della detassazione al 5%?
Sì, ma solo indirettamente, quando rappresentano incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali e confluiscono nella retribuzione diretta. In tal caso, la detassazione al 5% si applica alla quota incrementale prevista dal rinnovo, non all’istituto in sé.
Le indennità per lavoro notturno, festivo e turni rientrano nel regime agevolato?
Sì, ma con regime distinto: sono soggette a imposta sostitutiva del 15% entro il limite annuo di 1.500 euro purché riferite a lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro. Si tratta di una detassazione autonoma rispetto ai premi di risultato.
Il congedo matrimoniale e le assenze indennizzate sono detassabili?
Solo parzialmente. La detassazione si applica esclusivamente alla quota integrata dal datore di lavoro resta esclusa la parte a carico degli enti previdenziali. Ciò vale anche per malattia, maternità e infortunio
(prezzi IVA esclusa)