3 marzo 2026

Le nuove flat tax per aumenti e lavoro notturno e festivo: profili applicativi e criticità operative

Lavoro & Previdenza n. 8 - 2026
Autore: Danio Randazzo

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce, per il solo periodo d’imposta 2026, due distinti regimi di imposizione sostitutiva: l’aliquota del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026 e l’aliquota del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni. La Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi, delimitando il perimetro oggettivo e soggettivo delle agevolazioni e precisando i rapporti con il trattamento integrativo e con altri regimi fiscali speciali. L’intervento si colloca nel quadro delle politiche di riduzione del cuneo fiscale, con significative implicazioni operative per i sostituti d’imposta e per i professionisti addetti ai lavori.

 

Inquadramento normativo e ratio dell’intervento

La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce, all’art. 1, commi 7 e 10–12, un duplice regime di imposizione sostitutiva applicabile nel solo periodo d’imposta 2026, avente ad oggetto:

  1. gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi di contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024–2026 (aliquota 5%);
  2. le maggiorazioni e indennità correlate al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni (aliquota 15%).

La Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, delineando il perimetro oggettivo e soggettivo delle agevolazioni.

Sotto il profilo sistematico, la misura si colloca nel solco delle politiche di riduzione selettiva del cuneo fiscale, perseguendo una finalità duplice: da un lato, favorire l’adeguamento salariale al costo della vita; dall’altro, incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, rafforzando il nesso tra produttività e salario.

L’intervento si distingue tuttavia dai precedenti regimi agevolativi (in primis quello sui premi di risultato ex art. 1, commi 182 ss., L. 208/2015), in quanto non è ancorato a parametri di produttività o risultato, bensì alla natura strutturale dell’incremento retributivo o alla particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

L’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi da rinnovo contrattuale

Ambio oggettivo: nozione di “incremento retributivo”

Il comma 7 assoggetta a imposta sostitutiva IRPEF e addizionali, con aliquota del 5%, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

La disposizione richiede un’operazione interpretativa in ordine alla nozione di “incremento retributivo”, che la prassi riconduce alle componenti strutturali della retribuzione diretta:

  • dodici mensilità;
  • tredicesima e quattordicesima;
  • quote integrate dal datore in relazione a istituti indiretti collegati all’aumento (malattia, maternità, infortunio).
     

La circolare esclude espressamente:

  • erogazioni una tantum per vacanza contrattuale (qualificate come emolumenti straordinari);
  • scatti di anzianità;
  • compensi per prestazioni eccedenti l’orario normale;
  • maggiorazioni notturne e festive;
  • trattamento di fine rapporto, quale retribuzione differita.
     

Ne deriva una distinzione concettuale tra incremento strutturale e voce accessoria o straordinaria, con rilevanti implicazioni qualificatorie in sede di elaborazione paghe.

Presupposto temporale e principio di cassa allargato

L’imposta sostitutiva si applica alle somme corrisposte nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026, in conformità al principio di cassa allargato di cui all’art. 51, comma 1, TUIR.

La rilevanza del momento di percezione implica che:

  • restano esclusi gli importi erogati prima del 2026, anche se riferiti a rinnovi contrattuali rientranti nel triennio agevolato;
  • rientrano, invece, le tranche di incremento corrisposte nel 2026, ancorché l’aumento sia stato previsto in anni precedenti.
     

Ambito soggettivo e soglia reddituale

Il regime è limitato ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.

Il limite deve essere determinato considerando tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche in presenza di pluralità di rapporti.

L’onere informativo ricade sul lavoratore, che deve consegnare le certificazioni uniche o rendere dichiarazione sostitutiva.

La tecnica normativa evidenzia una selettività reddituale coerente con la ratio redistributiva dell’intervento.

Effetti sul reddito complessivo e coordinamento con il trattamento integrativo

Le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ex art. 3, comma 3, TUIR.

La prassi, tuttavia, precisa che, ai fini del trattamento integrativo ex D.L. 3/2020, tali importi devono essere computati nel reddito di lavoro dipendente per verificare la capienza dell’imposta lorda.

Si evita così un effetto paradossale di penalizzazione, coerentemente con la finalità dichiarata di sostegno al reddito.

L’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità

Oggetto dell’agevolazione

I commi 10 e 11 introducono, per il solo 2026, un’imposizione sostitutiva del 15% sulle somme corrisposte a titolo di:

  • maggiorazioni per lavoro notturno (ai sensi del D.Lgs. 66/2003);
  • maggiorazioni per lavoro prestato nei giorni festivi e di riposo settimanale individuati dai CCNL;
  • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
     

Rientrano anche le indennità di reperibilità connesse alle predette tipologie.

Il beneficio opera entro il limite annuo di 1.500 euro, configurato quale franchigia.

Esclusioni

Sono esclusi:

  • compensi per lavoro straordinario ordinario;
  • emolumenti che sostituiscono la retribuzione ordinaria;
  • istituti indiretti (malattia, maternità);
  • TFR;
  • premi di risultato.
     

La delimitazione appare coerente con la natura compensativa del disagio connesso a determinate modalità di esecuzione della prestazione, evitando sovrapposizioni con istituti premiali o strutturali.

Soglia reddituale e oneri dichiarativi

Il regime si applica ai lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro.

Anche in questo caso, il lavoratore è tenuto a comunicare eventuali somme già assoggettate a imposta sostitutiva presso altri datori, al fine di evitare il superamento del plafond annuo.

Profili di coordinamento con altri regimi fiscali

Particolare attenzione merita il coordinamento con:

  • il regime dei premi di risultato;
  • il trattamento integrativo;
  • i regimi per lavoratori impatriati e ricercatori.
     

Nel caso di soggetti beneficiari del regime impatriati, l’imposta sostitutiva si applica alla sola quota imponibile dell’incremento contrattuale, secondo l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria.

Considerazioni

Le misure in esame configurano un intervento mirato e temporaneo di riduzione del prelievo fiscale su specifiche componenti della retribuzione.

Dal punto di vista sistematico, emergono tre elementi caratterizzanti:

  1. selettività reddituale;
  2. temporaneità dell’intervento;
  3. distinzione tra incremento strutturale e compenso per modalità disagiata di lavoro.

Resta centrale il ruolo del sostituto d’imposta nella corretta qualificazione delle voci retributive e nel monitoraggio dei limiti soggettivi e oggettivi, al fine di prevenire applicazioni indebite del regime sostitutivo e conseguenti recuperi in sede di controllo.

L’intervento si inserisce in una tendenza normativa volta a frammentare il prelievo fiscale sul lavoro dipendente attraverso regimi speciali settoriali, con evidenti implicazioni in termini di complessità applicativa e coordinamento sistematico.

Tabella di sintesi

Misura

Aliquota

Soggetti Beneficiari

Limite Reddito 2025

Limite Importo 2026

Voci Incluse

Voci Escluse

Incrementi retributivi da rinnovo CCNL (2024–2026)

5%

Lavoratori settore privato

≤ 33.000 €

Nessun limite specifico (solo somme corrisposte nel 2026)

Aumenti su 12 mensilità, 13ª, 14ª; quota integrata su malattia/maternità/infortunio; superminimi assorbiti

Una tantum; scatti anzianità; straordinari; maggiorazioni notturne/festive; TFR

Maggiorazioni lavoro notturno

15%

Lavoratori settore privato

≤ 40.000 €

1.500 € annui (franchigia)

Maggiorazioni notturno ex CCNL

Straordinario ordinario; voci sostitutive retribuzione; TFR

Maggiorazioni lavoro festivo/riposo settimanale

15%

Lavoratori settore privato

≤ 40.000 €

1.500 € annui (complessivi con notturno e turni)

Maggiorazioni previste da CCNL

Straordinario non festivo; istituti indiretti

Indennità di turno

15%

Lavoratori settore privato

≤ 40.000 €

1.500 € annui complessivi

Indennità di turno e reperibilità collegate

Premi di risultato; TFR

Ulteriori aspetti Operativi

Elemento

Regola Applicativa

Applicazione

Automatica da parte del sostituto d’imposta

Rinuncia

Possibile tramite dichiarazione scritta del lavoratore

Principio fiscale

Cassa allargato (art. 51 TUIR)

Effetto su reddito complessivo

Non concorre al reddito IRPEF

Trattamento integrativo

Le somme vanno considerate nel calcolo per evitare penalizzazioni

Controllo limite

Il lavoratore deve comunicare eventuali altri rapporti di lavoro

L'esperto

Le somme corrisposte a titolo di una tantum per vacanza contrattuale rientrano nell’imposta sostitutiva del 5%?

No. La prassi amministrativa esclude espressamente le erogazioni una tantum finalizzate a coprire il periodo di carenza contrattuale, qualificandole come emolumenti straordinari e non come incrementi strutturali della retribuzione. L’agevolazione è circoscritta agli aumenti che confluiscono stabilmente nella retribuzione diretta.

Un lavoratore che nel 2026 percepisce 1.200 euro di maggiorazioni notturne presso un datore e 800 euro presso un secondo datore può beneficiare integralmente della tassazione al 15%?

No. Il limite annuo di 1.500 euro è complessivo. Il lavoratore deve comunicare al secondo sostituto l’importo già assoggettato a imposta sostitutiva. L’agevolazione si applicherà solo fino al raggiungimento del plafond residuo (300 euro), mentre l’eccedenza (500 euro) sarà tassata ordinariamente.

 

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