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La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce, per il solo periodo d’imposta 2026, due distinti regimi di imposizione sostitutiva: l’aliquota del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali sottoscritti nel triennio 2024-2026 e l’aliquota del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni. La Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi, delimitando il perimetro oggettivo e soggettivo delle agevolazioni e precisando i rapporti con il trattamento integrativo e con altri regimi fiscali speciali. L’intervento si colloca nel quadro delle politiche di riduzione del cuneo fiscale, con significative implicazioni operative per i sostituti d’imposta e per i professionisti addetti ai lavori.
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce, all’art. 1, commi 7 e 10–12, un duplice regime di imposizione sostitutiva applicabile nel solo periodo d’imposta 2026, avente ad oggetto:
La Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, delineando il perimetro oggettivo e soggettivo delle agevolazioni.
Sotto il profilo sistematico, la misura si colloca nel solco delle politiche di riduzione selettiva del cuneo fiscale, perseguendo una finalità duplice: da un lato, favorire l’adeguamento salariale al costo della vita; dall’altro, incentivare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali, rafforzando il nesso tra produttività e salario.
L’intervento si distingue tuttavia dai precedenti regimi agevolativi (in primis quello sui premi di risultato ex art. 1, commi 182 ss., L. 208/2015), in quanto non è ancorato a parametri di produttività o risultato, bensì alla natura strutturale dell’incremento retributivo o alla particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Ambio oggettivo: nozione di “incremento retributivo”
Il comma 7 assoggetta a imposta sostitutiva IRPEF e addizionali, con aliquota del 5%, gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
La disposizione richiede un’operazione interpretativa in ordine alla nozione di “incremento retributivo”, che la prassi riconduce alle componenti strutturali della retribuzione diretta:
La circolare esclude espressamente:
Ne deriva una distinzione concettuale tra incremento strutturale e voce accessoria o straordinaria, con rilevanti implicazioni qualificatorie in sede di elaborazione paghe.
L’imposta sostitutiva si applica alle somme corrisposte nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026, in conformità al principio di cassa allargato di cui all’art. 51, comma 1, TUIR.
La rilevanza del momento di percezione implica che:
Il regime è limitato ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro.
Il limite deve essere determinato considerando tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche in presenza di pluralità di rapporti.
L’onere informativo ricade sul lavoratore, che deve consegnare le certificazioni uniche o rendere dichiarazione sostitutiva.
La tecnica normativa evidenzia una selettività reddituale coerente con la ratio redistributiva dell’intervento.
Le somme assoggettate a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ex art. 3, comma 3, TUIR.
La prassi, tuttavia, precisa che, ai fini del trattamento integrativo ex D.L. 3/2020, tali importi devono essere computati nel reddito di lavoro dipendente per verificare la capienza dell’imposta lorda.
Si evita così un effetto paradossale di penalizzazione, coerentemente con la finalità dichiarata di sostegno al reddito.
I commi 10 e 11 introducono, per il solo 2026, un’imposizione sostitutiva del 15% sulle somme corrisposte a titolo di:
Rientrano anche le indennità di reperibilità connesse alle predette tipologie.
Il beneficio opera entro il limite annuo di 1.500 euro, configurato quale franchigia.
Sono esclusi:
La delimitazione appare coerente con la natura compensativa del disagio connesso a determinate modalità di esecuzione della prestazione, evitando sovrapposizioni con istituti premiali o strutturali.
Il regime si applica ai lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro.
Anche in questo caso, il lavoratore è tenuto a comunicare eventuali somme già assoggettate a imposta sostitutiva presso altri datori, al fine di evitare il superamento del plafond annuo.
Particolare attenzione merita il coordinamento con:
Nel caso di soggetti beneficiari del regime impatriati, l’imposta sostitutiva si applica alla sola quota imponibile dell’incremento contrattuale, secondo l’interpretazione fornita dall’amministrazione finanziaria.
Le misure in esame configurano un intervento mirato e temporaneo di riduzione del prelievo fiscale su specifiche componenti della retribuzione.
Dal punto di vista sistematico, emergono tre elementi caratterizzanti:
Resta centrale il ruolo del sostituto d’imposta nella corretta qualificazione delle voci retributive e nel monitoraggio dei limiti soggettivi e oggettivi, al fine di prevenire applicazioni indebite del regime sostitutivo e conseguenti recuperi in sede di controllo.
L’intervento si inserisce in una tendenza normativa volta a frammentare il prelievo fiscale sul lavoro dipendente attraverso regimi speciali settoriali, con evidenti implicazioni in termini di complessità applicativa e coordinamento sistematico.
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Misura |
Aliquota |
Soggetti Beneficiari |
Limite Reddito 2025 |
Limite Importo 2026 |
Voci Incluse |
Voci Escluse |
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Incrementi retributivi da rinnovo CCNL (2024–2026) |
5% |
Lavoratori settore privato |
≤ 33.000 € |
Nessun limite specifico (solo somme corrisposte nel 2026) |
Aumenti su 12 mensilità, 13ª, 14ª; quota integrata su malattia/maternità/infortunio; superminimi assorbiti |
Una tantum; scatti anzianità; straordinari; maggiorazioni notturne/festive; TFR |
|
Maggiorazioni lavoro notturno |
15% |
Lavoratori settore privato |
≤ 40.000 € |
1.500 € annui (franchigia) |
Maggiorazioni notturno ex CCNL |
Straordinario ordinario; voci sostitutive retribuzione; TFR |
|
Maggiorazioni lavoro festivo/riposo settimanale |
15% |
Lavoratori settore privato |
≤ 40.000 € |
1.500 € annui (complessivi con notturno e turni) |
Maggiorazioni previste da CCNL |
Straordinario non festivo; istituti indiretti |
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Indennità di turno |
15% |
Lavoratori settore privato |
≤ 40.000 € |
1.500 € annui complessivi |
Indennità di turno e reperibilità collegate |
Premi di risultato; TFR |
|
Elemento |
Regola Applicativa |
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Applicazione |
Automatica da parte del sostituto d’imposta |
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Rinuncia |
Possibile tramite dichiarazione scritta del lavoratore |
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Principio fiscale |
Cassa allargato (art. 51 TUIR) |
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Effetto su reddito complessivo |
Non concorre al reddito IRPEF |
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Trattamento integrativo |
Le somme vanno considerate nel calcolo per evitare penalizzazioni |
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Controllo limite |
Il lavoratore deve comunicare eventuali altri rapporti di lavoro |
Le somme corrisposte a titolo di una tantum per vacanza contrattuale rientrano nell’imposta sostitutiva del 5%?
No. La prassi amministrativa esclude espressamente le erogazioni una tantum finalizzate a coprire il periodo di carenza contrattuale, qualificandole come emolumenti straordinari e non come incrementi strutturali della retribuzione. L’agevolazione è circoscritta agli aumenti che confluiscono stabilmente nella retribuzione diretta.
Un lavoratore che nel 2026 percepisce 1.200 euro di maggiorazioni notturne presso un datore e 800 euro presso un secondo datore può beneficiare integralmente della tassazione al 15%?
No. Il limite annuo di 1.500 euro è complessivo. Il lavoratore deve comunicare al secondo sostituto l’importo già assoggettato a imposta sostitutiva. L’agevolazione si applicherà solo fino al raggiungimento del plafond residuo (300 euro), mentre l’eccedenza (500 euro) sarà tassata ordinariamente.