7 febbraio 2013

Qual è la nozione di “consolidati sistemi di bilateralità”?

Per “consolidati sistemi di bilateralità” s’intendono quegli enti bilaterali che operavano o erano già costituiti prima del 18 luglio 2012
Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 3/2013, chiarisce che la possibilità, prevista della L. n. 92/2012, di affidare alle parti sociali dei settori in cui siano operanti "consolidati sistemi di bilateralità" - che introduce di "misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate" - è da riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data. Restano, pertanto, esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non hanno svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.

Il quesito
– La Federambiente ha avanzato richiesta d’interpello in merito alla corretta applicazione della L. n. 92/2012 (Riforma del Lavoro) nella parte in cui prevede, al c. 14 dell’art. 3, la possibilità di affidare alle parti sociali dei settori in cui siano operanti “consolidati sistemi di bilateralità”, l’introduzione di “misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate”. In particolare, l’istante chiede di chiarire la portata da attribuire all’espressione “consolidati sistemi di bilateralità”, pertanto una corretta individuazione del campo applicativo della disposizione.

Riforma del Lavoro
– In via preliminare, il Ministero del Lavoro ricorda la disciplina contenuta nell’articolo 3 della Riforma del Lavoro, che ha il compito di assicurare “adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti” nei “settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale”, coinvolgendo le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Tale disposizione, in particolare, affida alle organizzazioni il compito di stipulare, entro 12 mesi dalla entrata in vigore della stessa L. n. 92/2012 (v. art. 1, comma 251, lettera a), L. n. 228/2012), accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali “con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”. Inoltre, al fine di precostituire adeguate garanzie di operatività il Legislatore, da un lato, rinvia a un decreto interministeriale l’individuazione di talune condizioni (“requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione dei fondi medesimi; criteri e requisiti per la contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei”) e, dall’altro, circoscrive tale intervento nei settori in cui siano operanti, già alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012, “consolidati sistemi di bilateralità”.

Risposta del M.L.P.S.
– Ciò detto, il M.L.P.S. chiarisce che la su richiamata formulazione voglia riferirsi agli enti bilaterali che, oltre ad essere stati costituiti prima del 18 luglio 2012, già operavano effettivamente prima di tale data. Pertanto, l’“abilitazione” di quegli enti che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, erogavano taluni servizi (ad esempio organizzazione e svolgimento di attività di formazione, orientamento e riqualificazione professionale dei lavoratori delle aziende associate sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavori), restando viceversa esclusi gli enti che, sia pur costituiti, non abbiano svolto alcuna attività in favore dei propri iscritti.

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