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Premessa – Pensione più pesante nel mese di aprile. Infatti, in caso di conguagli a credito derivanti dalla verifica della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) corrisposta nell’anno 2010, l’INPS procederà a erogare la differenza con la corrente mensilità di aprile. In caso contrario, ossia per conguagli a debito, è data facoltà ai pensionati di restituire quanto dovuto in 36 rate a partire dalla mensilità di giugno 2013. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 5442/2013.
Verifica 2010 – Lo scorso mese di febbraio l’Istituto previdenziale ha proceduto a verificare se la somma aggiuntiva corrisposta nel 2010 (art. 5 della L. n. 127/2007) sia stata liquidata in maniera corretta. La ricognizione è stata effettuata in base al reddito da pensione relativo all’anno 2010, memorizzato nel Casellario Centrale Pensioni, mentre per i redditi diversi da pensione, è stato valutato: il reddito dell’anno 2010, nel caso di prima concessione; il reddito dell’anno 2009, nel caso di concessione successiva alla prima.
Destinatari delle verifiche - La verifica ha riguardato le sole posizioni, in essere al momento della lavorazione, per le quali risultava pervenuto il reddito 2010 a consuntivo. Nel dettaglio, sono state elaborate le posizioni per le quali, a seguito della verifica: è scaturita la revoca totale/parziale del beneficio; è scaturita una differenza a credito del pensionato; l’importo corrisposto è stato confermato perché correttamente erogato.
Conguaglio – In base ai risultati scaturiti dall’attività di verifica, è possibile avere conguagli a credito o a debito. Nel primo caso, la liquidazione della somma verrà posta in pagamento con la mensilità di aprile 2013; in caso di conguaglio a debito invece la restituzione sarà ripartita in 36 rate e saranno recuperati a partire dalla mensilità di giugno 2013. L’interessato sarà comunque avvisato mediante apposita comunicazione che li informa circa la loro posizione verso l’INPS.