26 gennaio 2016

Regime agevolato: accesso entro il 28/2 per artigiani e commercianti

Cinque nuove funzionalità sul web per gli artigiani e commercianti che intendono accedere al nuovo regime agevolato

Autore: redazione fiscal focus

Gli “Artigiani ed Esercenti attività commerciali” che intendono accedere al nuovo regime forfettario, possono presentare domanda in due modi: tramite istanza telematica (utilizzando il modulo disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale” per artigiani e commercianti) oppure mediante domanda cartacea (qualora sia necessario l’intervento della Sede INPS). La richiesta, in entrambi i casi, dovrà avvenire tassativamente entro il 28 febbraio 2016.


Tale termine è perentorio solo per i soggetti già esercenti attività d’impresa e/o attivi in gestione al 31 dicembre 2015. Mentre peri soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2015 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, la domanda di adesione al regime agevolato dovrà essere effettuata con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.


Al riguardo, è bene specificare che per godere del regime agevolato è necessario che alla data della presentazione della domanda la posizione debba essere attiva.


A chiarirlo è l’INPS con il Messaggio n. 286 di ieri, rendendo disponibile, altresì, le seguenti nuove funzionalità a seguito dell’inserimento del codice azienda interessato: “Adesione al regime agevolato”; “Adesione parziale al regime agevolato”; “Rinuncia al regime agevolato”; “Revoca totale dal regime agevolato” e “Revoca parziale dal regime agevolato”. Tali funzionalità rispecchiano perfettamente quelle già rilasciate per il “vecchio” regime agevolato a meno dell’adesione parziale che avviene sempre a fronte di una domanda presentata dal contribuente ma può essere inserita solo dalla sede essendo necessaria una valutazione amministrativa. La logica è quella dell’adesione semplice a meno del fatto che il contribuente ha un periodo di attività chiuso nell’anno e inizia una nuova attività nell’anno stesso. Se questa nuova attività si prefigura come star up è possibile inserire l’adesione al regime agevolato come parziale mettendo come data di adesione la data di inizio della start up.
In caso di iscrizione del soggetto che generi l’attribuzione di un nuovo codice azienda non si potrà godere del regime agevolato se non a fronte di presentazione di una nuova domanda.



Nuovo regime agevolato – Da quest’anno, gli artigiani e commercianti dovranno pagare il minimale contributivo ridotto del 35%, a differenza di quanto previsto per coloro che avevano deciso di aprire una partita IVA nel 2015: per questi ultimi non era previsto il pagamento del minimale contributivo.


Di conseguenza, coloro che sono nel regime forfetario dal 2015 ritorneranno a pagare, dal 2016, il minimale contributivo ridotto del 35%.


In altre parole, gli artigiani e i commercianti che operano nel regime agevolato dovranno osservare le scadenze ordinarie (16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) per il versamento dei contributi sul minimale (ridotto del 35%).


La richiesta – La consultazione delle domande per le quali si rende necessario l’intervento da parte della sede avverrà tramite il seguente percorso Intranet: “Processi” –> “Artigiani e Commercianti” –> “Sezione Gestione: Istanza presentate mediante moduli telematizzati” –> “Adesione/Rinuncia al regime agevolato L 208/2015”.


La gestione delle posizioni sarà invece possibile tramite l’accesso alle nuove funzionalità dal percorso Intranet: “Processi” –> “Artigiani e Commercianti” –> “Sezione Gestione: Accesso alle applicazione EAP (ex AS400) reingegnerizzate” –> “Aggiornamenti online: Imposizione Contributiva” –> “Regime agevolato L 208/2015”.



Rinuncia al regime agevolato – Il contribuente che intende invece rinunciare al regime agevolato, può farlo mediante l’apposita nuova funzionalità messa a punto dall’INPS. La rinuncia avrà sempre effetto dall’anno successivo alla domanda stessa.


Revoca totale e parziale – Infine, con la funzionalità “Revoca dal regime agevolato (parziale o totale)” è possibile procedere all’annullamento del beneficio di regime agevolato a seguito di istruttoria di sede o a seguito di comunicazione da Agenzia Entrate dovuta a controlli fatti sulle dichiarazioni del contribuente. Quindi, si tratta di una funzione non legata ad una richiesta presentata dal contribuente. La revoca, in particolare, può essere totale o parziale.
Nel primo caso, a seguito di verifica di non sussistenza dei requisiti di adesione al regime agevolato si annullerà totalmente il beneficio del quale si è goduto sino a quel momento, reimponendo tutti i contributi dovuti. Nell’aggiornamento non si dovrà inserire alcuna data.


Nel caso, invece, di revoca parziale deve essere inserita la data della domanda di recesso.


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