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Premessa -Nel decreto “semplificazioni burocratiche” (D.L. 5/2012), attualmente in discussione al Parlamento per la conversione in legge, all’art. 21 sono state introdotte importanti disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti. In particolare, la Commissione “Lavoro pubblico e privato”, nell'esprimere parere favorevole, valuta positivamente la disposizione di cui all'art. 21 del d.l., che chiarisce la corretta interpretazione da attribuire alle norme del D.lgs. n. 276/03 sulla responsabilità solidale tra committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori, ma richiede l'inserimento di ulteriori disposizioni atte a consentire di evitare che il creditore procedente finisca per scegliere la strada del recupero giudiziale nei confronti del solo committente, che dovrebbe essere chiamato a rispondere, al contrario, solo in caso di incapienza dell'effettivo debitore.
La novella –Dunque, dalla nuova formulazione normativa si evince che la solidarietà, quanto al profilo retributivo, comprende le “quote di trattamento di fine rapporto” oltre che i contributi previdenziali e i “premi assicurativi”. Da ciò ne deriva l’eliminazione di ogni ipotesi interpretativa volta ad addebitare al responsabile in solido l’intero ammontare del TFR dovuto al lavoratore dell’appaltatore/subappaltatore che, durante il periodo di svolgimento dell’appalto, abbia maturato il diritto al trattamento. Un’ulteriore precisazione esclude invece espressamente dall’ambito della responsabilità solidale “qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento”, introducendo di conseguenza una vera e propria novità rispetto a quanto ritenuto precedentemente dal M.L.P.S. con risposta all’interpello n. 3/2010. Da precisare, tra l’altro, che la locuzione “premi assicurativi” lascia presumere che l’inserimento sia a beneficio dell’Ente assicuratore (INAIL), concretamente legittimato ad agire contro gli obbligati in solido come già osservato dalla dottrina e giurisprudenza. Infine, il testo di conversione aggiunge ulteriori regole aventi risvolti in sede giudiziaria, infatti, “ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio nella preventiva escussione dal patrimonio dell'appaltatore medesimo”. Con tale disposto si intende concedere una sicurezza al committente, affinché prima del suo coinvolgimento egli possa pretendere che s’intenti l'azione contro i beni dell'appaltatore, limitando la responsabilità solidale ai crediti non soddisfatti in questa prima fase. Infatti, l'azione esecutiva “può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione dal patrimonio dell'appaltatore”. Resta poi intesa, ed espressamente tradotta nella legge, la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di agire in regresso nei confronti del coobbligato “secondo le regole generali”.