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Premessa - A seguito dell’ok definitivo della Camera alla Legge di Stabilita 2013 è stata finalmente trovata la soluzione per ovviare ai problemi ingenerati dalle norme del D.L. 78/2010, che avevano reso onerose le ricongiunzioni dei periodi assicurativi, maturati in regime INPDAP, verso l’INPS. Infatti, per i cumuli successivi al 30 luglio 2010 scatta una nuova formula gratuita di ricongiunzione dei contributi versati nelle diverse casse, ma solo per il conseguimento della pensione di vecchiaia (non per quella di anzianità), in base alla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011). Chi invece avesse già chiesto la ricongiunzione dei contributi in base alla legge del 2010 (la ricongiunzione onerosa) e pagato già le relative somme, ha diritto alla restituzione. La richiesta va fatta entro un anno.
I soggetti interessati - Le nuove norme sono contenute essenzialmente nei commi 141-bis al 141-terdecies dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2013. Innanzitutto, la platea degli interessati viene divisa in due macroinsiemi, ossia: gli assicurati INPDAP per i quali il rapporto di lavoro è cessato entro il 30/07/2010 (data di entrata in vigore della L. n. 122/10 che aveva reso onerosa la ricongiunzione). In particolare, stiamo parlando degli iscritti alle gestioni: dei dipendenti degli enti locali, dei sanitari, degli insegnanti degli asili e delle scuole elementari parificate, degli ufficiali giudiziari. La seconda platea riguarda tutti gli altri contribuenti interessati, ossia coloro i quali abbiano maturato periodi assicurativi in più gestioni previdenziali per lavoratori dipendenti, tra i quali almeno uno presso quelle INPDAP sopra citate.
La soluzione – Per il primo contingente è stato previsto, di fatto, il ripristino della gratuità dell’operazione di “costituzione” (a domanda) della posizione presso l’INPS, secondo quanto previsto dalla normativa previgente, con conseguente calcolo retributivo pro rata della pensione riferita alle annualità ante 2012. Per quanto riguarda invece la seconda platea, l’intervento (più complesso del primo) è articolato nel seguente modo: i soggetti iscritti a più forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti oltre che alla Gestione Separata ex lege 335/95 ovvero alle forme previdenziali sostitutive o esclusive dell’AGO, che non siano già titolari di pensione presso una di tali gestioni possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione, “qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico”; la facoltà della ricongiunzione non onerosa disciplinata dalla nuova normativa potrà essere utilizzata solo per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia secondo i requisiti anagrafici previsti dalla Riforma Fornero (L. n. 214/2011) e il diritto alle pensioni di inabilità ed ai superstiti; la sola pensione di inabilità sarà liquidabile tenendo conto della totalità della contribuzione disponibile presso tutte le gestioni di pregressa iscrizione, anche se l’interessato abbia già maturato i requisiti di pensionamento presso una delle gestioni presso le quali è stato iscritto; qualora le diverse gestioni di pregressa iscrizione abbiano regole tra loro diverse, si precisa che il diritto al trattamento di vecchiaia è conseguito al raggiungimento dei requisiti anagrafico-assicurativi più elevati tra quelli delle diverse gestioni ed in presenza degli ulteriori requisiti eventualmente previsti nella gestione previdenziale di ultima iscrizione; i requisiti di accesso alle pensioni di inabilità e indirette ai superstiti, saranno quelli previsti dalla normativa “ordinaria” di totalizzazione (art. 22 D.Lgs. n. 42/06); la facoltà deve avere a oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi maturati presso ciascuna gestione interessata; chiarito che questo trattamento pensionistico “simil-totalizzato” verrà erogato dall’INPS come quello da totalizzazione “ordinaria”, si dispone che le gestioni interessate – ciascuna per il periodo di propria competenza – determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, “secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento”; per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione si terrà conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni su indicate ferma restando la disposizione della c.d. Riforma Fornero (art. 24 D.L. 201/11 come convertito dalla L. 214/11), secondo la quale la quota di pensione riferita alle annualità maturate dal 2012 in poi verrà computata col sistema di calcolo contributivo.
Aspetti transitori - Il nuovo regime viene completato con la disciplina di alcuni aspetti transitori e di diritto intertemporale, relativi al lasso di tempo intercorso tra l’entrata in vigore delle disposizioni del D.L. n. 78/10 e l’approvazione delle norme in commento. In particolare: ai contribuenti che abbiano presentato domanda di ricongiunzione e a quelli iscritti presso le gestioni INPDAP, cessati entro il 30/7/10 ai quali non sia stata ancora liquidata la pensione, viene consentito – a domanda e comunque entro un anno dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità – il recesso dalla ricongiunzione con restituzione di quanto medio tempore versato a titolo di ratei dell’onere; i titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso alla pensione secondo le modalità previste dall’emendamento per gli “ante 30/7/10” e coloro che possono fruire della “nuova ricongiunzione non onerosa” che abbiano presentato - prima dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità – una domanda di totalizzazione “ordinaria” non ancora liquidata possono, previa rinuncia a tale domanda, fruire del trattamento pensionistico computato come previsto dall’emendamento.