Premessa – Importante scadenza in vista per chi si è avvalso sia della ricongiunzione contributiva sia del nuovo cumulo contributivo. Infatti, qualora questi ultimi intendono rinunciare alla ricongiunzione onerosa e ottenere così il rimborso dei contributi versati all'INPS, devono darne comunicazione entro la fine del corrente anno.
La normativa – Ad essere interessati dalla suddetta scadenza sono esclusivamente coloro che hanno maturato contributi in diversi gestioni, e ora devono sommarli per conseguire la pensione. Al riguardo, si rammenta che la disciplina che consente di cumulare gli spezzoni contributivi è stata rivisitata nell’estate del 2010 (L. n. 122/2010), introducendo due novità sostanziali: la prima prevede la onerosità per tutti i lavoratori di ricongiungere i contributi, quindi anche per i lavoratori dipendenti (sono quelli maggiormente colpiti dalla norma) per i quali invece era stata fino ad allora gratuita; la seconda elimina la facoltà di ottenere gratuitamente la costituzione della posizione contributiva presso l'INPS. Considerate le polemiche che sono sorte, visto che da un giorno all’altro i lavoratori (soprattutto impiegati pubblici) si sono ritrovati a non avere più quell'opportunità di andare in pensione unificando gratuitamente i contributi dei diversi enti previdenziali, il governo ha deciso di mantenere la vecchia disciplina per una parte di lavoratori (quelli con il vecchio sistema pubblico), mentre per gli altri viene introdotto il nuova sistema del “cumulo contributivo”. Quindi, con questa nuova possibilità i lavoratori possono nuovamente cumulare in maniera gratuita i diversi periodi di contribuzione (privato e pubblico). A differenza della ricongiunzione, però, il cumulo offre una sorta di “totalizzazione retributiva” in quanto dà diritto alla liquidazione di una pensione unica (liquidata dall'Inps) come il risultato di tanti spezzoni di pensione, singolarmente determinati, quanti sono i periodi di contribuzione che vengono cumulati.
La scadenza – Ora, siccome è venuta meno la facoltà di richiedere la costituzione della posizione assicurativa all'INPS, ci sono stati alcuni lavoratori che hanno fatto ricorso alla ricongiunzione (ex legge n. 29/1979) che nel frattempo, però, è diventata onerosa. A tali lavoratori la Legge di Stabilità 2013 ha previsto la possibilità di recedere dalla ricongiunzione con restituzione degli oneri eventualmente pagati. Tale possibilità è soggetta a quattro condizioni:
- che riguardi domande di ricongiunzione presentate tra il 1° luglio 2010 e il 1° gennaio 2013; ciò significa per esempio che non si può recedere dalla domanda di ricongiunzione presentata il 15 giugno 2010;
- che sia richiesta entro un anno dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2013, ossia entro e non oltre il 31 dicembre 2013;
- che contestualmente sia accompagnata dalla presentazione della domanda di costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps ovvero della domanda per il nuovo cumulo;
- che (la ricongiunzione) non abbia già comportato la liquidazione della pensione.