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Arrivano dall’Inps le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 510/1996, in favore dei datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2019. Le indicazioni riguardano le sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per solidarietà risultino conclusi entro il 31 ottobre 2019. La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.
(prezzi IVA esclusa)