Premessa – L’INPS, con il messaggio n. 5002 di ieri, ha fornito utili chiarimenti in merito all’applicazione della riduzione contributiva (50%) prevista dall’art. 59, c. 15 della L. n. 449/1997. In particolare, è stato precisato che a partire dal 1° gennaio 2003 i pensionati INPS ed ex INPDAI con età superiore a 65 anni, in qualità di coltivatori diretti, coloni e mezzadri e imprenditori agricoli hanno diritto alla suddetta riduzione contributiva. Stessa cosa non può dirsi per i lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni; per questi ultimi, infatti, non scatta il beneficio della riduzione contributiva.
Riduzione contributiva – La riduzione contributiva, pari al 50%, trae origine dall’art. 59, c. 15 della L. n. 449/1997 che estende tale norma, a decorrere dal 1° gennaio 1998, anche ai lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell’INPS. Al riguardo, si evidenzia che il supplemento di pensione erogato ai lavoratori per i quali la pensione è liquidata, in tutto o in parte, con il sistema retributivo è corrispondentemente ridotto della metà.
INPS-ex-INPDAI – A seguito dell’accorpamento dell’INPDAI all’INPS a partire dal 1° gennaio 2003, i titolari di trattamenti pensionistici presso tale Istituto sono stati iscritti con evidenza contabile separata, nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. In applicazione della predetta norma è stato, pertanto, automaticamente esteso anche ai pensionati ex INPDAI (ora pensionati INPS) il beneficio previsto per i titolari di pensione che abbiano compiuto 65 anni, consistente nella riduzione del 50 percento dei contributi pensionistici dovuti in qualità di coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli.
Ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS – Differente è il discorso relativo allo sgravio contributivo per i lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS che abbiano compiuto l’età di 65 anni. Questi ultimi, infatti, su espressa precisazione del MLPS e MEF ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, c. 15 della L. n. 449/1997. Ne consegue che la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte a ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.
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