20 giugno 2011

Rientro dei “cervelli” in Italia

Il bonus fiscale previsto dal decreto 3 giugno 2011

Autore: Redazione Fiscal Focus

Premessa- Il 10 giugno 2011 nella Gazzetta Ufficiale n.133, è stato pubblicato il Decreto 3 giugno 2011 del Ministro dell’economia e delle finanze, avente come oggetto “Le individuazioni delle categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi fiscali di cui all’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238”. Il suddetto decreto in realtà prevede la fruizione, da parte di una determinata categoria di soggetti, di un bonus fiscale qualora rientrino in Italia a svolgere la propria attività lavorativa.

Soggetti beneficiari- Secondo quanto previsto dal Decreto sono soggetti beneficiari: i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o devono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia, trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e che alla data del 20 gennaio 2009:
1. Sono in possesso di un titolo di laurea;
2. Hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
3. Che negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa.

Sono altresì beneficiari, i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, che abbiano le stesse caratteristiche suddette, ad esclusione del primo punto.
Sono esclusi dal beneficio invece coloro che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

Bonus fiscale- Le agevolazioni sono quelle previste dall’art. 3 comma 1 della legge n. 238 del 2010, che ha come finalità quella di contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali, maturate da cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, che studiano, lavorano o che hanno conseguito una specializzazione post-lauream all'estero e che decidono di fare rientro in Italia.
L’art. 3 comma 1 succitato, nell’ambito della concessione di incentivi fiscali sotto forma di minore imponibilità del reddito, prevede che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
a) 20 % per le lavoratrici;
b) 30 % per i lavoratori.

Soggetti esclusi - Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 1, i soggetti che essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all’estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa.

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