Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Premessa – L’INPS, con il messaggio diffuso in data 22 novembre 2011, ha comunicato che, a seguito della determinazione del Presidente dell’Istituto, n. 277 del 24 giugno 2011 (G.U. n. 277 del 29 settembre 2011) avente ad oggetto “Istanze e servizi INPS – presentazione telematica in via esclusiva – Decorrenza”, è stata avviata la procedura di telematizzazione per le domande di liquidazione del trattamento per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari. Al riguardo, l’Istituto previdenziale precisa che le domande dovranno essere presentate solo ed esclusivamente mediante il canale telematico a decorrere dal 1° aprile 2012.
Il modello – A tal fine è stata resa disponibile sul sito dell’INPS la relativa modulistica, ovvero:
- Modello RIMP1 – SR87 (trattamento di rimpatrio dei lavoratori extracomunitari).
Tale modello dovrà essere esclusivamente utilizzato dal lavoratore extracomunitario subordinato privo di mezzi economici, al fine di chiedere all’INPS il pagamento delle spese necessarie al rimpatrio. Nel caso in cui, invece, il lavoratore extracomunitario sia deceduto, la domanda può essere presentata dalla persona che ha sostenuto le spese funerarie e di trasporto.
Presentazione delle domande – Come precisato in premessa, gli extracomunitari dovranno presentare la domanda unicamente mediante il canale telematico a partire dal 1° aprile 2012. Inoltre, per ottenere la prestazione, oltre a possedere i relativi requisiti di legge, l’interessato deve compilare la domanda in ogni sua parte e consegnarla all’ufficio INPS di zona, inviarla per posta, o presentarla tramite un Ente di patronato che offre assistenza gratuita.
Ulteriori specifiche – Infine, occorre precisare che in caso di rimpatrio definitivo il lavoratore extracomunitario con contratto di lavoro diverso da quello stagionale, conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati in Italia al compimento del 65° anno di età e può usufruire di tali diritti anche se non sussistono accordi di reciprocità con il Paese di origine. In caso di decesso anteriore al compimento dei 65 anni non spetta la pensione ai superstiti considerato che, la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età. Nel caso in cui, invece, il decesso si verifichi successivamente al compimento del 65° anno, la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori.