19 febbraio 2014

Rischio patogeno. Serve una nuova denuncia di malattia

Se la variazione delle condizioni fisiche è intervenuta dopo la scadenza revisionale, la domanda va trattata come una nuova malattia professionale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’INAIL, con la circolare n. 5/2014, ha fornito utili istruzioni operative in merito alla denuncia di malattia nei casi di esposizione a rischio patogeno dopo il quindicennio. In particolare, è stato chiarito che in caso di variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita intervenuta oltre la scadenza dell’ultimo termine revisionale, la domanda di aggravamento dovrà essere trattata come una nuova malattia professionale. La domanda potrà essere accolta soltanto qualora sia accertato che i relativi postumi siano venuti in essere dopo la scadenza del quindicennio e siano riconducibili al protrarsi dell’esposizione a rischio oltre la data di decorrenza dell’originaria rendita. A renderlo noto è l’INAIL con la circolare n. 5/2014.

Rischio patogeno – In particolare, stiamo parlando del rischio patogeno legato a eventi in cui il lavoratore, avendo continuato a essere addetto ad attività morbigena anche dopo la costituzione della rendita, risulti un peggioramento dei postumi intervenuto dopo il decorso del quindicennio. La questione è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza, e in particolare dalla sentenza nn. 5548 e 5549 del 9 marzo 2011 della Corte Costituzionale, che si è espressa nel senso di considerare applicabile il combinato disposto degli artt. 80 e 131 T.U. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) in tutte le ipotesi in cui, pur essendo decorsi i termini revisionali, l’aggravamento della patologia originariamente denunciata sia riconducibile al protrarsi dell’esposizione allo stesso rischio morbigeno. In tali casi, infatti, in presenza delle medesime condizioni ambientali, dei tempi e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, si verifica, oltre il decorso del termine suddetto, una variazione delle condizioni fisiche che “[…] non concerne l’evoluzione della patologia, causata dal fattore morbigeno accertato e valutato dall’Istituto assicuratore, ma la concorrenza con il primo di altro fattore costituito dalla prosecuzione dell’esposizione lavorativa al medesimo rischio morbigeno”. Pertanto, la fattispecie, come affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersi estranea all’ipotesi di cui all’art. 137 T.U. che si riferisce esclusivamente all’aggravamento, eventuale e consequenziale, dell’inabilità derivante dalla naturale evoluzione della originaria malattia e deve essere quindi inquadrata in quella contemplata dall’art. 80. Di conseguenza, la denuncia di un aggravamento verificatosi dopo la scadenza del quindicennio dev’essere considerata come nuova malattia, sempreché ricorra anche la continuazione, oltre la data di decorrenza della rendita già costituita, dell’esposizione all’agente patogeno che ha dato causa all’originaria patologia professionale. In ogni diversa ipotesi, invece, l’aggravamento non può essere preso in considerazione.

Le istruzioni operative – Alla luce del suddetto indirizzo giurisprudenziale, l’Istituto assicuratore esamina due fattispecie particolari, ossia: la variazione delle condizioni fisiche del titolare di rendita intervenuta entro i termini revisionali e quella intervenuta oltre la scadenza dell’ultimo termine revisionale. Nel primo caso, la domanda di aggravamento deve essere trattata come revisione, ai sensi dell’art. 137 T.U. Diversamente, qualora l’aggravamento, pur verificatosi entro il termine revisionale, venga richiesto dopo il decorso del termine annuale di decadenza, lo stesso non dovrà essere valutato ai fini della revisione della rendita né potrà essere riconosciuto come nuova malattia nei termini sopra esposti. Nel secondo caso, invece, la domanda dovrà essere trattata come una nuova malattia professionale. Quest’ultima, in particolare, potrà essere accolta soltanto qualora sia accertato che i relativi postumi siano venuti in essere dopo la scadenza del quindicennio e siano riconducibili al protrarsi dell’esposizione a rischio oltre la data di decorrenza dell’originaria rendita. Al fine di poter ricondurre il danno a un periodo temporale ben preciso, quindi di dare corretta applicazione ai principi sopra enunciati, è indispensabile che tutte le rendite per malattia professionale siano sottoposte a revisione alla scadenza del quindicennio in quanto, in mancanza di tale accertamento, risulterebbe problematica la suddetta riconducibilità.

Decorrenza dei termini prescrizionali - Con riferimento alla decorrenza dei termini prescrizionali, è possibile distinguere tra le seguenti casistiche:
  • i postumi derivanti dalla nuova malattia sono unificabili con quelli derivanti dalla patologia precedentemente riconosciuta;
  • i postumi non sono suscettibili di unificazione.

Nel primo caso, il termine triennale di prescrizione decorre dal momento in cui la nuova malattia determina postumi permanenti superiori a quelli in precedenza riconosciuti. Nel secondo, invece, la prescrizione del diritto al riconoscimento della nuova malattia decorre dal momento in cui il grado di menomazione conseguente alla nuova malattia sia almeno pari al minimo indennizzabile.
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