12 gennaio 2016

Rivalutate le pensioni per l’anno 2016

In base ai primi 9 mesi del 2015, non ci sarà alcun incremento degli importi pensionistici per l’anno 2016

Autore: redazione fiscal focus

L’INPS, con la corposa Circolare n. 210/2015, ha descritto in maniera dettagliata tutte le operazioni di rinnovo dei mandati di pagamento delle pensioni per l’anno 2016 e le attività correlate. In particolare, tali attività sono finalizzate:


  • a attribuire la rivalutazione per l’anno 2015, in misura definitiva, e per l’anno 2016, in misura provvisoria, sulle pensioni e sulle prestazioni assistenziali;
  • a attribuire la rivalutazione definitiva sulle indennità degli invalidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;
  • a effettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute erariali;
  • a attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddito, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registrate negli archivi informatici;
  • per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni memorizzate sulla prestazione.

Rivalutazione automatica delle pensioni 2015-2016 – Così come stabilito dall’art. 1, co. 4883 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta:


  • nella misura del 100% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
  • nella misura del 95% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • nella misura del 75% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • nella misura del 50% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
  • nella misura del 45%, per gli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Sul punto, si ricorda, che il trattamento minimi definitivo – per l’anno 2015 – è pari a 501,89 euro mensili (6.524,57 euro annui); mentre gli assegni vitali, pensioni speciali e assegni sociali, sono pari rispettivamente a 286,09 euro, 369,26 e 448,07 euro su base mensile.


Sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale – In conseguenza della famosa sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo il blocco della mancata rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012-2013, superiori a tre volte il trattamento minimo per effetto della riforma delle pensioni Monti-Fornero,è stato rideterminato l’importo di pensione 2015 spettante sulla base della citata sentenza applicando per i predetti anni, un indice di rivalutazione pari al 20% della percentuale di perequazione prevista per la fascia di importo nella quale si colloca la pensione; mentre all’importo 2013 così calcolato è stata applicata la normale perequazione per il 2014 e per il 2015.




Perequazione 2016 – Per quanto concerne la perequazione 2016, il valore provvisorio del Decreto Interministeriale (MLPS-MEF) del 19 novembre 2015 (calcolato sui primi 9 mesi del 2015) è risultato pari a 0. Dunque in assenza di rivalutazione per l’anno 2016, ai destinatari della disposizione sarà quindi posto in pagamento un importo di pensione pari a quello spettante in via definitiva a gennaio 2015, salvo variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso dell’anno 2015.

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