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Premessa. L’INAIL, con circolare n. 46 del 19 settembre 2011, comunica che dal 1° giugno 2011 l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato in euro 239,16.
L’Assegno di incollocabilità. L’Assegno di incollocabilità è la prestazione economica erogata dall’INAIL ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti :
1) riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 34%;
2) età non superiore a quella massima prevista per l’ammissione al beneficio dell’assunzione obbligatoria;
3) impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria o per la perdita di ogni capacità lavorativa o se, per la natura ed il grado dell’invalidità, possono essere di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.
La rivalutazione. Alla luce del D.M. del 20.05.2011 (cfr.Assegno di incollocabilità, aggiornati gli importi) del Ministero del Lavoro, l’INAIL comunica che, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 2009 ed il 2010, pari all’1,55%, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è fissato in euro 239,16 con decorrenza dal 1° luglio 2011 (235,51 euro fino al 30 giugno). Si ricorda che l’assegno è soggetto a rivalutazione annuale.
Il pagamento. Il nuovo importo dell’assegno di incollocabilità sarà posto in pagamento direttamente dalla Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con il rateo di novembre.