31 gennaio 2014

RSPP e ASPP. La formazione è omnicomprensiva

Il docente, nominato RSPP o ASPP, è una persona che ha ricevuto una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 18/2013 in materia di salute e sicurezza del lavoro, ha precisato che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore, quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.

Il quesito – Il Consiglio Nazione dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati ha avanzato richiesta di interpello in merito alla partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di seguito RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, è stato chiesto di sapere se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP, a sottoporsi ai corsi di formazione e all’aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall’art. 37 del citato decreto.

Obbligo di formazione – In via preliminare, il MLPS ricorda che la menzionata norma obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre l’art 32 del T.U. sulla sicurezza prevede per i RSPP una formazione specifica, da svolgere secondo quanto definito nell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

La risposta del MLPS – La risposta ministeriale è negativa. Infatti, sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio per RSPP e SPP e Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore, quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti lo sto stesso Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 espressamente prevede che “l’applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’art. 37, c. 7, del D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica”. Quindi la formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell’accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione “adeguata e specifica”, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientificamente, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti. Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione “sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”. Quanto detto, precisa il Ministero del Lavoro, vale solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP e di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni. La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto a ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.
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